Commission Implementing Regulation (EU) No 436/2011 of 5 May 2011 amending Regulation (EC) No 690/2008 recognising protected zones exposed to particular plant health risks in the Community
Published date | 06 May 2011 |
Subject Matter | Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 118, 6 May 2011 |
6.5.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 118/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 436/2011 DELLA COMMISSIONE
del 5 maggio 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera h),
viste le richieste della Repubblica ceca, della Grecia, della Francia e dell’Italia,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione (2) riconosce alcuni Stati membri o alcune zone di Stati membri quali zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi. In alcuni casi il riconoscimento è stato concesso per una durata limitata per consentire allo Stato membro interessato di fornire le informazioni complete necessarie a dimostrare l’assenza dell’organismo nocivo nello Stato membro o nella zona in questione o di portare a compimento gli sforzi per la sua eradicazione. |
(2) | L’intero territorio della Grecia è stato riconosciuto zona protetta per quanto riguarda gli organismi Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer e Ips duplicatus Sahlberg fino al 31 marzo 2011. |
(3) | Nel 2010 la Grecia aveva svolto indagini e comunicato i risultati alla Commissione, nel rispetto dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera h), terzo e quinto comma, della direttiva 2000/29/CE. Un sopralluogo di esperti della Commissione in Grecia, svoltosi dal 24 al 31 gennaio 2011, ha confermato che la Grecia ha compiuto notevoli progressi in merito all’organizzazione e allo svolgimento delle indagini, nonché per quanto riguarda la comunicazione dei rispettivi risultati. È tuttavia necessario che la Grecia fornisca le prove della sostenibilità dei progressi compiuti. |
(4) | Secondo i risultati delle indagini svolte in Grecia nel 2010, l’organismo Ips cembrae Heer è stato identificato una sola volta, mentre gli altri cinque organismi in questione non sono stati identificati. Tenendo conto di tali risultati e dell’esito del sopralluogo degli esperti della Commissione in Grecia, è opportuno continuare a riconoscere la Grecia quale zona protetta per quanto riguarda gli organismi in questione per altri tre anni, al fine di fornire alla Grecia il tempo necessario per raccogliere e presentare informazioni a conferma dell’assenza di tali organismi, eccetto l’Ips cembrae Heer, nel suo territorio e, per quanto riguarda l’Ips cembrae Heer, di completare le attività di eradicazione, nonché di raccogliere e presentare le informazioni |
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