Commission Implementing Regulation (EU) No 436/2011 of 5 May 2011 amending Regulation (EC) No 690/2008 recognising protected zones exposed to particular plant health risks in the Community

Published date06 May 2011
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 118, 6 May 2011
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6.5.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 118/2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 436/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera h),

viste le richieste della Repubblica ceca, della Grecia, della Francia e dell’Italia,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione (2) riconosce alcuni Stati membri o alcune zone di Stati membri quali zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi. In alcuni casi il riconoscimento è stato concesso per una durata limitata per consentire allo Stato membro interessato di fornire le informazioni complete necessarie a dimostrare l’assenza dell’organismo nocivo nello Stato membro o nella zona in questione o di portare a compimento gli sforzi per la sua eradicazione.
(2) L’intero territorio della Grecia è stato riconosciuto zona protetta per quanto riguarda gli organismi Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer e Ips duplicatus Sahlberg fino al 31 marzo 2011.
(3) Nel 2010 la Grecia aveva svolto indagini e comunicato i risultati alla Commissione, nel rispetto dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera h), terzo e quinto comma, della direttiva 2000/29/CE. Un sopralluogo di esperti della Commissione in Grecia, svoltosi dal 24 al 31 gennaio 2011, ha confermato che la Grecia ha compiuto notevoli progressi in merito all’organizzazione e allo svolgimento delle indagini, nonché per quanto riguarda la comunicazione dei rispettivi risultati. È tuttavia necessario che la Grecia fornisca le prove della sostenibilità dei progressi compiuti.
(4) Secondo i risultati delle indagini svolte in Grecia nel 2010, l’organismo Ips cembrae Heer è stato identificato una sola volta, mentre gli altri cinque organismi in questione non sono stati identificati. Tenendo conto di tali risultati e dell’esito del sopralluogo degli esperti della Commissione in Grecia, è opportuno continuare a riconoscere la Grecia quale zona protetta per quanto riguarda gli organismi in questione per altri tre anni, al fine di fornire alla Grecia il tempo necessario per raccogliere e presentare informazioni a conferma dell’assenza di tali organismi, eccetto l’Ips cembrae Heer, nel suo territorio e, per quanto riguarda l’Ips cembrae Heer, di completare le attività di eradicazione, nonché di raccogliere e presentare le informazioni
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