Commission Implementing Regulation (EU) No 689/2013 of 18 July 2013 fixing the export refunds on poultrymeat

Published date19 July 2013
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 196, 19 July 2013
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19.7.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 196/13

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 689/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2013

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, e l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell’allegato I, parte XX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell’Unione europea può essere coperta da una restituzione all’esportazione.
(2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, occorre fissare restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.
(4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno dell’Unione e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3).
(5) Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2013 della Commissione (4). Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.
(6) Per prevenire ogni divergenza rispetto all’attuale situazione del mercato e le speculazioni
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