Règlement d'exécution (UE) 2018/988 de la Commission du 27 avril 2018 portant modification et rectification du règlement d'exécution (UE) 2017/656 établissant les prescriptions administratives relatives aux limites d'émissions et à la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers conformément au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date18 July 2018
Subject Matterambiente,Mercato interno - Principi,ostacoli tecnici,environnement,Marché intérieur - Principes,entraves techniques
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 182, 18 luglio 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 182, 18 juillet 2018
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18.7.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 182/46

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/988 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2018

recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5; l'articolo 21, paragrafo 3; l'articolo 23, paragrafo 5; l'articolo 24, paragrafo 12; l'articolo 32, paragrafo 3;

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 (2) della Commissione stabilisce, tra l'altro, i modelli di determinati documenti che devono essere redatti nell'ambito dell'omologazione UE di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali. In considerazione del numero di errori e omissioni, tali modelli dovrebbero essere modificati, rettificati e resi più completi.
(2) Ai fini della trasparenza e della completezza, nel momento in cui richiede un'omologazione UE, il costruttore del motore dovrebbe includere nella documentazione informativa una copia delle relazioni dimostrative di prove specifiche.
(3) Al fine di armonizzare e facilitare le procedure di calcolo delle emissioni di inquinanti gassosi per il monitoraggio in servizio dei motori di macchine mobili non stradali in conformità al regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione (3), il lavoro di riferimento e la massa di CO2 di riferimento utilizzati per tale calcolo dovrebbero essere indicati nell'addendum del modello di certificato di omologazione UE e nel formato unico del verbale di prova.
(4) Per armonizzare la terminologia utilizzata nell'intero pacchetto legislativo relativo ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e per chiarirne il significato, i termini «cilindrata» e «cilindrata del motore» che figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 dovrebbero essere sostituiti dai termini «cilindrata del cilindro» e «cilindrata totale del motore».
(5) Infine, in seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, sono stati individuati errori non gravi di diversa natura che occorre rettificare. In particolare è opportuno apportare determinate modifiche alle disposizioni contenenti contraddizioni o informazioni ridondanti e rettificare determinati riferimenti e numerazioni.
(6) In particolare è opportuno rettificare i punti da 10 a 11.2 del modello per il formato unico del verbale di prova, affinché rispecchino correttamente la terminologia usata nel regolamento (UE) 2016/1628.
(7) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/656.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico – Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo 12 bis: «Articolo 12 bis Disposizioni transitorie 1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/988 della Commissione (*1), fino al 31 dicembre 2018 le autorità di omologazione continuano a rilasciare omologazioni UE a tipi di motori o a famiglie di motori in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 6 agosto 2018. 2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/988, fino al 30 giugno 2019 le autorità nazionali consentono inoltre l'immissione sul mercato di motori basati su un tipo di motore omologato in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 6 agosto 2018. (*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/988 della Commissione, del 27 aprile 2018, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 18.7.2018, pag. 46)»;"
2) l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento;
3) l'allegato IV è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 è così rettificato:

1) l'allegato I è rettificato in conformità all'allegato II del presente regolamento;
2) nell'allegato II, le appendici 1 e 2 sono rettificate in conformità all'allegato III del presente regolamento;
3) nell'allegato III, appendice 1, tabella 1, nella nona riga della prima colonna i termini «Codice della deroga applicabile (EM) o codice della disposizione transitoria (TM) di cui all'allegato II, appendice 2, tabella 1, colonna 4» sono sostituiti dai termini «Codice della deroga applicabile (EM) o codice della disposizione transitoria (TR) di cui all'allegato II, appendice 2, tabella 1, colonna 4»;
4) nell'allegato IV, l'addendum del certificato di omologazione UE è rettificato in conformità all'allegato V del presente regolamento;
5) l'allegato V è rettificato in conformità all'allegato VI del presente regolamento;
6) l'allegato VI è rettificato in conformità all'allegato VII del presente regolamento;
7) l'allegato IX è rettificato in conformità all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 364).

(3) Regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 334).


ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:
a) il punto 1.5.1 è sostituito dal seguente:
«1.5.1. se del caso, una copia delle relazioni dimostrative di cui all'allegato IV, appendice 1, punti 10.5.1 e 13.4.1 del regolamento delegato (UE) 2017/654
b) sono inseriti i seguenti punti 1.5.2 e 1.5.3:
«1.5.2. se del caso, una descrizione delle modalità di accesso alle registrazioni di cui all'allegato IV, appendice 1, punto 5.2.1.1, lettera e), e all'allegato IV, appendice 2, punto 4.1, del regolamento delegato (UE) 2017/654, nonché del metodo di lettura di tali registrazioni;
1.5.3. in alternativa, qualora il tipo di motore o la famiglia di motori facciano parte di una famiglia di motori NCD, può essere fornita una motivazione dell'appartenenza a tale famiglia, unitamente alle informazioni richieste ai punti 1.5, 1.5.1 e 1.5.2 sulla famiglia di motori NCD, previo accordo dell'autorità di omologazione;»
c) il punto 1.6.1 è sostituito dal seguente:
«1.6.1. se del caso, una copia della relazione dimostrativa di cui all'allegato IV, appendice 4, punto 9.3.6.1 del regolamento delegato (UE) 2017/654
d) sono inseriti i seguenti punti 1.6.2 e 1.6.3:
«1.6.2. se del caso, una descrizione delle modalità di accesso alle registrazioni di cui all'allegato IV, appendice 4, punto 5.4, e all'allegato IV, appendice 2, punto 4.1, del regolamento delegato (UE) 2017/654, nonché del metodo di lettura di tali registrazioni;
1.6.3. in alternativa, qualora il tipo di motore o la famiglia di motori facciano parte di una famiglia di motori PCD, può essere fornita una motivazione dell'appartenenza a tale famiglia, unitamente alle informazioni richieste ai punti 1.6, 1.6.1 e 1.6.2 sulla famiglia di motori PCD, previo accordo dell'autorità di omologazione;»
2) l'appendice 3 è così modificata:
a) la parte B è così modificata:
i) il punto 2.10.4 è sostituito dal seguente:
«2.10.4. Altro: sì/no (se sì, completare il punto 3.10.4 e fornire uno
...

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