Commission Implementing Regulation (EU) No 1078/2013 of 31 October 2013 concerning the authorisation of fumaric acid as a feed additive for all animal species Text with EEA relevance

Published date01 November 2013
Subject MatterAnimal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 292, 1 November 2013
L_2013292IT.01000701.xml
1.11.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 292/7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1078/2013 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2013

relativo all’autorizzazione dell’acido fumarico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 del suddetto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).
(2) La direttiva 80/678/CEE della Commissione (3) ha autorizzato l’acido fumarico a tempo indeterminato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale additivo è stato successivamente inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 di tale regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell’acido fumarico come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie, con la richiesta che esso sia classificato nella categoria «additivi tecnologici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4) Nel parere del 29 gennaio 2013 (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni di utilizzo proposte, l’acido fumarico non ha effetti nocivi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente ed è in grado di conservare i mangimi. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione in commercio. Essa ha inoltre verificato il rapporto sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi presentato dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5) La valutazione dell’acido fumarico dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’utilizzo dell’acido fumarico può pertanto essere autorizzato come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(6) Poiché non vi sono motivi di sicurezza
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