Commission Implementing Regulation (EU) No 476/2011 of 17 May 2011 amending Council Regulation (EU) No 57/2011 as regards catch limits for the fisheries on sandeel in EU waters of ICES zones IIa, IIIa and IV
Published date | 18 May 2011 |
Subject Matter | Fisheries policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 131, 18 May 2011 |
18.5.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 131/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 476/2011 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2011
recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per la pesca del cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) | I limiti di cattura relativi al cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV sono fissati nell’allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011. |
(2) | A norma dell’allegato IID, punto 4, del regolamento (UE) n. 57/2011, la Commissione riesamina i totali ammissibili di catture (TAC) e i contingenti relativi al cicerello per il 2011 nelle zone in questione sulla base dei pareri del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). |
(3) | Il 21 febbraio 2011 il CIEM ha formulato un parere per ciascuna delle sette zone di gestione definite nell’allegato IID del regolamento (UE) n. 57/2011. Il parere del CIEM è stato riesaminato dallo CSTEP, che ha presentato le sue conclusioni alla Commissione il 24 febbraio 2011. In conformità di tale parere, è necessario aumentare a 320 000 tonnellate il limite di cattura per la zona di gestione 1 e diminuire a 34 000 tonnellate il limite di cattura per la zona di gestione 2. Secondo lo CSTEP è altresì opportuno stabilire limiti di cattura rispettivamente di 10 000 tonnellate e 420 tonnellate nelle zone di gestione 4 e 6. |
(4) | Lo CSTEP ritiene che il limite di cattura per le zone di gestione 3 e 7 debba essere fissato a zero. Tuttavia, in un ulteriore parere formulato il 17 marzo 2011, lo CSTEP ha previsto la possibilità di autorizzare un limite di cattura di 10 000 tonnellate nella zona di gestione 3 per lo svolgimento di attività di pesca a fini di controllo in tale zona. |
(5) | Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011. |
(6) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011 è così modificato:
La voce relativa alla specie Cicerello nelle acque UE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:
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Danimarca | 331 731 (2) | TAC analitico | |||||||||||
Regno Unito | 7 251 (2) | ||||||||||||
Germania | 507 (2) | ||||||||||||
Svezia | 12 181 (2) | ||||||||||||
Non assegnato | 2 750 (3) | ||||||||||||
UE | 351 670 (2) (4) | ||||||||||||
Norvegia | 20 000 | ||||||||||||
TAC | 374 420 | ||||||||||||
Condizioni speciali Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all’allegato IID:
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