Commission Implementing Regulation (EU) No 344/2011 of 8 April 2011 amending Regulation (EC) No 889/2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control

Published date09 April 2011
Subject MatterFoodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 96, 9 April 2011
L_2011096IT.01001501.xml
9.4.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96/15

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 344/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 3, l’articolo 38, lettera b), e l’articolo 40,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007, il logo di produzione biologica dell’Unione europea («logo biologico dell’UE») è una delle indicazioni obbligatorie da utilizzare per gli alimenti preconfezionati che riportano termini riferiti al metodo di produzione biologico ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, mentre l’uso del logo è facoltativo per detti prodotti importati dai paesi terzi. L’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 autorizza l’uso del logo biologico dell’UE nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti stabiliti in detto regolamento.
(2) Occorre garantire ai consumatori che la produzione dei prodotti biologici è avvenuta in conformità ai requisiti di cui ai regolamenti della Commissione (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008 della Commissione (2). A tal fine un fattore importante è costituito dalla tracciabilità, in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione, di ciascun prodotto recante il logo biologico dell’UE. Sembra pertanto opportuno indicare con maggiore chiarezza che soltanto gli operatori che hanno assoggettano la loro impresa al sistema di controllo per l’agricoltura biologica possono utilizzare il logo biologico dell’UE nell’etichettatura.
(3) La registrazione del logo biologico dell’UE in qualità di marchio nei registri dell’Unione e internazionali è indipendente dalle norme stabilite nei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008, che si applicano all’uso del logo stesso. Per rendere esplicita l’indipendenza da dette norme, occorre eliminare il collegamento tra dette norme e un’eventuale registrazione.
(4) In seguito al cambiamento del sistema di etichettatura biologica e in attesa della previsione di norme specifiche dell’Unione sulla vinificazione biologica, nel settore è rimasto un notevole grado di incertezza riguardo alla possibilità di produrre vino recante riferimenti alla produzione
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