Commission Implementing Regulation (EU) 2018/184 of 7 February 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances FEN 560 (also called fenugreek or fenugreek seed powder) and sulfuryl fluoride (Text with EEA relevance. )

Published date08 February 2018
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 34, 8 February 2018
L_2018034IT.01001001.xml
8.2.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 34/10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/184 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere) e fluoruro di solforile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (2) della Commissione elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2) Le domande di rinnovo dell'approvazione del FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere) e del fluoruro di solforile sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3). Tuttavia, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione di tali sostanze scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo dell'approvazione. È quindi necessario prorogare i loro periodi di approvazione conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(3) Considerati il tempo e le risorse necessari per completare la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni del gran numero di sostanze attive che scadono tra il 2019 e il 2021, con la decisione di esecuzione C(2016)6104 della Commissione (4) è stato istituito un programma di lavoro che raggruppa le sostanze attive simili e fissa priorità sulla base di prevalenti criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o per l'ambiente, come previsto all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(4) La priorità delle sostanze considerate a basso rischio dovrebbe essere stabilita conformemente alla decisione di esecuzione C(2016)6104. L'approvazione di tali sostanze dovrebbe pertanto essere prorogata per un periodo il più breve possibile. Tenendo conto della distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e correlatori e delle risorse disponibili necessarie per la valutazione e la decisione, tale periodo dovrebbe essere pari a un anno per la sostanza attiva FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere).
(5) Per le sostanze attive che non rientrano nelle categorie prioritarie di
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