Commission Implementing Regulation (EU) No 1113/2013 of 7 November 2013 concerning the authorisation of preparations of Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, Lactobacillus buchneri DSM 22501, Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138, and Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 as feed additives for all animal species Text with EEA relevance

Published date08 November 2013
Subject MatterAnimal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 298, 8 November 2013
L_2013298IT.01002901.xml
8.11.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 298/29

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1113/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2013

relativo all’autorizzazione dei preparati di Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, Lactobacillus buchneri DSM 22501, Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 e Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 come additivi per mangimi per tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti ad autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafi da 1 a 4, contiene disposizioni specifiche per valutare i prodotti utilizzati nell’Unione come additivi per l’insilaggio alla data di applicazione di tale regolamento.
(2) Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003, i preparati di Lactobacillus plantarum NCIMB 40027, Lactobacillus buchneri DSM 22501, Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323, Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 e Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 sono stati iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti appartenenti al gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio destinati a tutte le specie animali.
(3) In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate domande di autorizzazione di questi preparati come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che vengano classificati nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio». Dette domande erano corredate delle informazioni e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4) Nei suoi pareri del 12 marzo 2013 (2) e del 16 aprile 2013 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, i preparati in questione non producono effetti nocivi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato di Lactobacillus plantarum NCIMB 40027 può migliorare la produzione di insilati incrementando il tenore di acido lattico e riducendo la perdita di sostanza secca, il PH e la degradazione delle proteine nelle specie foraggere facili e moderatamente difficili da insilare (1 × 108 CFU/Kg di materiale fresco) e nelle specie foraggere difficili da insilare (1 × 109 CFU/Kg di materiale fresco). Essa ha inoltre concluso che il preparato di Lactobacillus buchneri DSM 22501 può migliorare la produzione di insilati provenienti da foraggi facili, moderatamente difficili e difficili da insilare, riducendo il pH, l’azoto ammoniacale e la perdita di sostanza secca; il preparato di Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 può migliorare la stabilità aerobica di foraggi facili, moderatamente difficili e difficili da insilare e i preparati di Lactobacillus buchneri LN 40177/ATCC PTA-6138 e di Lactobacillus buchneri LN 4637/ATCC PTA-2494 possono migliorare la stabilità aerobica di foraggi facili da insilare destinati a tutte le specie animali. L’Autorità ritiene che non occorra prescrivere un monitoraggio specifico successivo all’immissione sul mercato. Essa ha altresì esaminato la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5) La valutazione dei preparati in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza è opportuno autorizzare l’impiego dei preparati indicati nell’allegato del presente regolamento.
(6) Non essendovi ragioni di sicurezza che impongano di applicare immediatamente le modifiche delle condizioni d’autorizzazione è opportuno concedere alle parti interessate un periodo di transizione per consentire loro di prepararsi ad ottemperare ai nuovi obblighi derivanti dall’autorizzazione.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

I preparati di cui all’allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», sono autorizzati come additivi destinati all’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato stesso.

Articolo 2

Misure transitorie

I preparati di cui all’allegato e i mangimi che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 28 maggio 2014 in conformità alle disposizioni applicabili fino al 28 novembre 2013, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2) EFSA Journal 2013; 11(4):3168.

(3) EFSA Journal 2013; 11(5):3205.


ALLEGATO

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