Commission Implementing Regulation (EU) No 489/2012 of 8 June 2012 establishing implementing rules for the application of Article 16 of Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods Text with EEA relevance

Published date09 June 2012
Subject MatterFoodstuffs,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 150, 9 June 2012
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9.6.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150/71

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 489/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’8 giugno 2012

recante norme d’esecuzione ai fini dell’applicazione dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (1), in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1925/2006 stabilisce che, entro il 1o luglio 2013, la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione circa gli effetti dell’attuazione del regolamento. A questo fine gli Stati membri devono fornire le necessarie informazioni pertinenti alla Commissione.
(2) Le necessarie informazioni pertinenti che gli Stati membri sono tenuti a fornire si riferiscono all’evoluzione del mercato degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine, compresi i dati che evidenziano le tendenze del mercato successivamente all’armonizzazione a livello dell’Unione dell’aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti.
(3) Tali informazioni riguardano tra l’altro le abitudini di consumo degli alimenti cui sono stati aggiunti minerali e vitamine e l’assunzione di tali sostanze da parte della popolazione e, se del caso, di gruppi specifici di popolazione. Sono comprese altresì le informazioni attestanti modifiche agli stili alimentari successivamente all’armonizzazione dell’aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti.
(4) Le pertinenti informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire si riferiscono inoltre all’aggiunta agli alimenti di sostanze diverse da vitamine o minerali, inclusi gli integratori alimentari quali sono definiti dalla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (2). Sono incluse informazioni sul consumo di tali alimenti e sulla quantità di sostanze aggiunte, nonché sulle misure nazionali, legislative o meno, che sono state adottate per limitare o vietare l’uso di determinate altre sostanze negli alimenti.
(5) Per il tramite delle presenti norme d’esecuzione è necessario definire un elenco delle informazioni pertinenti che gli Stati membri sono tenuti a raccogliere e a trasmettere alla Commissione e fissare un formato comune di presentazione di tali informazioni.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce le norme d’esecuzione ai fini dell’applicazione dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1925/2006 e, in particolare, in merito alla trasmissione alla Commissione delle necessarie informazioni pertinenti da parte degli Stati membri in vista della valutazione degli effetti dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1925/2006.

Articolo 2

Informazioni pertinenti

1. Entro il 1o luglio 2012 gli Stati membri trasmettono alla Commissione le necessarie informazioni pertinenti, riguardanti in particolare:

a) l’evoluzione del mercato nazionale degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine successivamente alla data di applicazione del regolamento (CE) n. 1925/2006;
b) le abitudini di consumo degli alimenti ai quali sono stati aggiunti minerali e vitamine;
c) i livelli di assunzione di vitamine e minerali da parte della popolazione;
d) l’aggiunta agli alimenti di sostanze diverse da vitamine e minerali, inclusi gli integratori alimentari quali sono definiti all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/46/CE, e informazioni sulle abitudini di consumo di tali alimenti e sulle quantità di tali sostanze aggiunte agli alimenti e agli integratori alimentari.

2. Le necessarie informazioni pertinenti di cui al paragrafo 1 che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione comprendono come minimo le informazioni specificate nell’allegato I del presente regolamento.

Le necessarie informazioni pertinenti e i relativi dati particolareggiati sono trasmessi alla Commissione nel formato precisato nell’allegato II del presente regolamento.

3. Gli Stati membri informano la Commissione qualora alcune delle informazioni specificate nell’allegato I non siano disponibili o non possano, per qualunque altro motivo, essere trasmesse alla Commissione entro il 1o luglio 2012.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(2) GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.


ALLEGATO I

Necessarie informazioni pertinenti che gli Stati membri sono tenuti a fornire...

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