Commission Implementing Regulation (EU) No 492/2012 of 7 June 2012 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Berenjena de Almagro (PGI))

Published date12 June 2012
Subject MatterConsumer protection,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 151, 12 June 2012
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12.6.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 151/7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 492/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2012

recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Berenjena de Almagro (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Berenjena de Almagro», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2) modificato dal regolamento (CE) n. 2206/2003 (3).
(2) Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la modifica deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea concernenti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(3) GU L 330 del 18.12.2003, pag. 13.

(4) GU C 283 del 27.9.2011,...

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