Commission Implementing Regulation (EU) No 492/2012 of 7 June 2012 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Berenjena de Almagro (PGI))
Published date | 12 June 2012 |
Subject Matter | Consumer protection,Foodstuffs |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 151, 12 June 2012 |
12.6.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 151/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 492/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2012
recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Berenjena de Almagro (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) | A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Berenjena de Almagro», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2) modificato dal regolamento (CE) n. 2206/2003 (3). |
(2) | Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la modifica deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea concernenti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.
(3) GU L 330 del 18.12.2003, pag. 13.
(4) GU C 283 del 27.9.2011,...
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