Règlement d'exécution (UE) 2019/1131 de la Commission du 2 juillet 2019 établissant un instrument douanier pour la mise en œuvre de l'article 14 bis du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et de l'article 24 bis du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil

Published date03 July 2019
Subject Matterdumping
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 179, 3 luglio 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 179, 3 juillet 2019
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3.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 179/12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1131 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2019

che istituisce uno strumento doganale inteso ad attuare l'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'articolo 24 bis del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 14 bis, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2), in particolare l'articolo 24 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/1036 e il regolamento (UE) 2016/1037 consentono di applicare e riscuotere dazi antidumping e/o compensativi su talune merci nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (3).
(2) Se il prodotto interessato è trasportato su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro dell'Unione, provenendo dal territorio doganale dell'Unione, il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prescrive in tal caso l'impiego di una dichiarazione di riesportazione, una notifica di riesportazione o una dichiarazione sommaria di uscita per dichiarare il prodotto in questione prima della sua partenza. Per garantire che le autorità doganali dispongano delle informazioni necessarie a stabilire se sia dovuto il pagamento del dazio antidumping e/o compensativo o che siano assolti gli obblighi di registrazione e comunicazione a norma dell'articolo 14, paragrafi 5, 5 bis e 6, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 24, paragrafi 5, 5 bis e 6, del regolamento (UE) 2016/1037, il richiedente dovrebbe essere tenuto a presentare, entro 30 giorni dal ricevimento del prodotto interessato su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva, una dichiarazione di ricevimento presso l'autorità doganale competente dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di riesportazione o è stata registrata la notifica di riesportazione o la dichiarazione sommaria di uscita.
(3) Se il prodotto interessato è trasportato su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro dell'Unione, provenendo direttamente dall'esterno del territorio doganale dell'Unione, non è possibile servirsi degli strumenti previsti nel regolamento (UE) n. 952/2013. Per garantire che le autorità doganali dispongano delle informazioni necessarie a stabilire se sia dovuto il pagamento del dazio antidumping e/o compensativo o che siano assolti gli obblighi di registrazione e comunicazione a norma dell'articolo 14, paragrafi 5, 5 bis e 6, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 24, paragrafi 5, 5 bis e 6, del regolamento (UE) 2016/1037, il prodotto interessato dovrebbe essere oggetto di una dichiarazione di ricevimento presentata dal ricevente entro 30 giorni dal ricevimento di detto prodotto su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva. Poiché lo Stato membro cui appartiene la piattaforma continentale o zona economica esclusiva è il soggetto più idoneo a eseguire i controlli, la dichiarazione dovrebbe essere presentata all'autorità doganale competente di tale Stato membro.
(4) Allo scopo di semplificare i controlli che le autorità doganali devono espletare ai sensi del presente regolamento, la nozione di debitore dovrebbe limitarsi, di norma, ai titolari di licenze che permettono di operare commercialmente nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva degli Stati membri che ricevono i prodotti interessati su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura di tale piattaforma continentale o zona economica esclusiva, indipendentemente dal luogo di provenienza del prodotto interessato. Tuttavia, in specifiche situazioni, possono configurarsi come debitori anche persone diverse dai titolari di licenze.
(5) In relazione ai casi in cui il prodotto interessato è vincolato al regime di perfezionamento attivo prima della sua consegna su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro dell'Unione, occorre una norma speciale per evitare la possibile elusione del dazio antidumping e/o compensativo.
(6) Al fine di garantire l'efficace funzionamento del quadro stabilito nel presente regolamento dovrebbero applicarsi, nella misura in cui siano rilevanti nell'ambito del presente regolamento, le pertinenti procedure già previste nel regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda il calcolo, la notifica, la riscossione, il rimborso, lo sgravio e l'estinzione dell'obbligazione doganale e la costituzione di una garanzia.
(7) Poiché le disposizioni sul controllo doganale previste nel regolamento (UE) n. 952/2013 non si applicano al di fuori del territorio doganale dell'Unione, è necessario adottare norme specifiche in merito ai controlli doganali nel presente regolamento.
(8) Al fine di accordare alle autorità doganali un tempo sufficiente a prepararsi a esaminare le dichiarazioni di ricevimento, l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere rinviata.
(9) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 e all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni per la riscossione del dazio antidumping e/o compensativo su prodotti trasportati su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro, nonché le procedure correlate alla notifica e alla dichiarazione di tali prodotti e al pagamento del suddetto dazio, laddove i prodotti in questione siano oggetto di uno degli atti seguenti:

a) un avviso di apertura di un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni;
b) un regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce che le importazioni sono soggette a registrazione;
c) un regolamento di esecuzione della Commissione che impone un dazio antidumping o compensativo provvisorio o definitivo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «autorità doganali»: le amministrazioni doganali degli Stati membri responsabili dell'applicazione del presente regolamento e della normativa doganale quale definita all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013;

2) «piattaforma continentale»: la piattaforma continentale quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

3) «zona economica esclusiva»: la zona economica esclusiva quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che sia stata dichiarata zona economica esclusiva da uno Stato membro a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

4) «prodotto interessato»: le merci che sono oggetto di uno degli atti seguenti:

a) un avviso di apertura di un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni;
b) un regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce che le importazioni sono soggette a registrazione;
c) un regolamento di esecuzione della Commissione che impone un dazio antidumping o compensativo provvisorio o definitivo;

5) «dichiarazione di ricevimento»: l'atto con cui il ricevente indica, nelle forme e modalità prescritte, il ricevimento dei prodotti interessati su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro, e che contiene i dati necessari per la riscossione dell'importo dovuto...

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