Commission Implementing Regulation (EU) No 1037/2013 of 24 October 2013 approving IPBC as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 6 Text with EEA relevance

Published date25 October 2013
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 283, 25 October 2013
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25.10.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 283/38

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1037/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2013

per approvare l’IPBC come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 (2) della Commissione fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE (3). Tale elenco comprende il 3-iodo-2-propinil-butilcarbammato (IPBC).
(2) L’IPBC è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 6, preservanti per prodotti in scatola, come definito nell’allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 6 definito all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
(3) La Danimarca è stata designata come Stato membro relatore e il 27 giugno 2011 ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
(4) La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 27 settembre 2013, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
(5) Dalla relazione risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 6 e contenenti IPBC possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.
(6) È pertanto opportuno approvare l’IPBC destinato a essere utilizzato nei biocidi per tipo di prodotto 6.
(7) Poiché la valutazione non ha preso in considerazione i nanomateriali, l’approvazione non comprende tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(8) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’approvazione di una sostanza attiva,
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