Commission Implementing Regulation (EU) No 1036/2013 of 24 October 2013 approving etofenprox as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 18 Text with EEA relevance

Published date25 October 2013
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 283, 25 October 2013
L_2013283IT.01003501.xml
25.10.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 283/35

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1036/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2013

che approva l’etofenprox come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale elenco comprende l’etofenprox.
(2) L’etofenprox è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi, come definito nell’allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 18 di cui all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
(3) Il 9 agosto 2011 l’Austria è stata designata come Stato membro relatore e ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
(4) La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 27 settembre 2013, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
(5) Dalla relazione risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 18 e contenenti etofenprox possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.
(6) Dalle relazioni risulta inoltre che le caratteristiche dell’etofenprox lo rendono suscettibile di essere bioaccumulabile (B) e tossico (T), a norma dei criteri di cui all’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). È opportuno che il periodo di approvazione sia decennale, coerentemente con la prassi vigente a norma della direttiva 98/8/CE, poiché non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Tuttavia, ai fini dell’autorizzazione di prodotto, conformemente all’articolo 23 del suddetto regolamento, l’etofenprox è considerato candidato alla sostituzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del medesimo regolamento.
(7) È pertanto opportuno approvare l’etofenprox destinato a essere utilizzato nei biocidi per il tipo di prodotto 18.
(8) Poiché la valutazione non ha preso in considerazione i nanomateriali, l’approvazione non comprende tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(9) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’approvazione di una sostanza attiva, al fine di consentire agli Stati membri, ai portatori di interesse e alla Commissione, se del
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