Commission Implementing Regulation (EU) No 1035/2013 of 24 October 2013 approving benzoic acid as an existing active substance for use in biocidal products for product-types 3 and 4 Text with EEA relevance
Published date | 25 October 2013 |
Subject Matter | Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 283, 25 October 2013 |
25.10.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 283/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1035/2013 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2013
che approva l’acido benzoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale elenco comprende l’acido benzoico. |
(2) | L’acido benzoico è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 3, biocidi per l’igiene veterinaria, e nel tipo di prodotto 4, disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale, come definiti nell’allegato V di detta direttiva, che corrispondono, rispettivamente ai tipi di prodotto 3 e 4 definiti all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) | Il 3 febbraio 2011 la Germania, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione le relazioni dell’autorità competente accompagnate da raccomandazioni, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
(4) | Le relazioni dell’autorità competente sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, il 27 settembre 2013 i risultati delle valutazioni sono stati incorporati in due relazioni di valutazione del Comitato permanente sui biocidi. |
(5) | Da tali relazioni di valutazione risulta che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 3 e 4 e contenenti acido benzoico possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. |
(6) | È pertanto opportuno approvare l’acido benzoico destinato ad essere utilizzato nei biocidi per i tipi di prodotto 3 e 4. |
(7) | Poiché le valutazioni non hanno preso in considerazione i nanomateriali, le approvazioni non comprendono tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(8) | Per l’utilizzo nel tipo di prodotto 4, la valutazione non riguardava l’incorporazione di biocidi contenenti acido benzoico in materiali e oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tali materiali possono richiedere la fissazione di limiti specifici di cessione nei prodotti alimentari, come indicato all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004. Occorre pertanto che l’approvazione non copra tali usi a meno che la Commissione non abbia stabilito tali limiti o non sia stato deciso a norma di tale regolamento che tali limiti non sono necessari. |
(9) | Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’approvazione di un principio attivo, al fine di consentire agli Stati membri, ai portatori di interesse e alla Commissione, se del caso, di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti. |
(10) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’acido benzoico è...
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