Commission Implementing Regulation (EU) No 1035/2013 of 24 October 2013 approving benzoic acid as an existing active substance for use in biocidal products for product-types 3 and 4 Text with EEA relevance

Published date25 October 2013
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 283, 25 October 2013
L_2013283IT.01003101.xml
25.10.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 283/31

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1035/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2013

che approva l’acido benzoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale elenco comprende l’acido benzoico.
(2) L’acido benzoico è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 3, biocidi per l’igiene veterinaria, e nel tipo di prodotto 4, disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale, come definiti nell’allegato V di detta direttiva, che corrispondono, rispettivamente ai tipi di prodotto 3 e 4 definiti all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
(3) Il 3 febbraio 2011 la Germania, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione le relazioni dell’autorità competente accompagnate da raccomandazioni, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
(4) Le relazioni dell’autorità competente sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007, il 27 settembre 2013 i risultati delle valutazioni sono stati incorporati in due relazioni di valutazione del Comitato permanente sui biocidi.
(5) Da tali relazioni di valutazione risulta che i biocidi utilizzati per i tipi di prodotto 3 e 4 e contenenti acido benzoico possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.
(6) È pertanto opportuno approvare l’acido benzoico destinato ad essere utilizzato nei biocidi per i tipi di prodotto 3 e 4.
(7) Poiché le valutazioni non hanno preso in considerazione i nanomateriali, le approvazioni non comprendono tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(8) Per l’utilizzo nel tipo di prodotto 4, la valutazione non riguardava l’incorporazione di biocidi contenenti acido benzoico in materiali e oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tali materiali possono richiedere la fissazione di limiti specifici di cessione nei prodotti alimentari, come indicato all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004. Occorre pertanto che l’approvazione non copra tali usi a meno che la Commissione non abbia stabilito tali limiti o non sia stato deciso a norma di tale regolamento che tali limiti non sono necessari.
(9) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’approvazione di un principio attivo, al fine di consentire agli Stati membri, ai portatori di interesse e alla Commissione, se del caso, di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’acido benzoico è...

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