Commission Implementing Regulation (EU) No 442/2014 of 30 April 2014 amending Regulation (EC) No 1235/2008 as regards requests for inclusion in the list of third countries recognised for the purpose of equivalence in relation to the import of organic products (Text with EEA relevance)
Published date | 01 May 2014 |
Subject Matter | Foodstuffs,Consumer protection |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 130, 1 May 2014 |
1.5.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 130/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 442/2014 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2014
recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda le domande di inclusione nell'elenco dei paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza per l'importazione di prodotti biologici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, e l'articolo 38, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione relative alla procedura di riconoscimento di paesi terzi ai fini dell'equivalenza, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. |
(2) | Il Consiglio dell'Unione europea, nelle sue conclusioni sull'agricoltura biologica della 3 237a sessione del Consiglio Agricoltura e pesca del 13 e 14 maggio 2013, ha invitato la Commissione a migliorare gli attuali meccanismi al fine di agevolare il commercio internazionale dei prodotti biologici e ad esigere la reciprocità e la trasparenza in ogni accordo commerciale. |
(3) | L'attuale revisione del quadro giuridico del settore della produzione biologica ha messo in luce carenze nell'attuale regime di riconoscimento di paesi terzi ai fini dell'equivalenza. La maggior parte degli accordi di equivalenza firmati dalla Commissione e dai paesi terzi sono stati applicati unilateralmente dalla Commissione europea, circostanza che non è stata favorevole alla promozione di condizioni di concorrenza eque. Si è constatato che occorre stabilire, attraverso accordi internazionali, il riconoscimento dell'equivalenza con i paesi terzi. L'attuale regime di riconoscimento di paesi terzi ai fini dell'equivalenza, basato su accordi di equivalenza, dovrebbe pertanto diventare un regime basato su accordi internazionali equilibrati al fine di promuovere condizioni di concorrenza eque, la trasparenza e la certezza del diritto. |
(4) | Al fine di agevolare la transizione al nuovo regime di riconoscimento basato sugli accordi internazionali, è opportuno introdurre un |
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