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14.3.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 71/36 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/396 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2018
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC»), che figura nell'allegato I di tale regolamento. |
(2) | La nota complementare 10 al capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata stabilisce che per l'applicazione delle sottovoci 2206 00 31 e 2206 00 39 le bevande fermentate, diverse da quelle presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci, aventi una sovrappressione pari o superiore a 1,5 bar misurata a 20 °C, si considerano come spumanti. |
(3) | La nota di sottovoci 1 del capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata stabilisce che ai sensi della sottovoce 2204 10, per «vino spumante» si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 °C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar. |
(4) | La direttiva 92/83/CEE del Consiglio (2), enuncia che le «altre bevande fermentate gassate», rientranti non solo nelle voci 2204 e 2205 ma anche nel codice NC 2206 00 91, come applicabile al momento dell'adozione della direttiva (attualmente codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39), hanno una sovrappressione di almeno 3 bar. |
(5) | Non può essere giustificato dal punto di vista scientifico, o altrimenti, fissare soglie diverse per quanto riguarda la sovrappressione delle bevande fermentate gassate, indipendentemente dalla loro classificazione nei codici NC 2204, 2205 o 2206. |
(6) | Ai fini della certezza del diritto è necessario modificare la nota complementare 10 al capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata, sostituendo l'attuale soglia «uguale o superiore a 1,5 bar» con «uguale o superiore a 3 bar». |
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