Regolamento di esecuzione (UE) n . 1127/2013 della Commissione del 7 novembre 2013 recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Montasio (DOP)]

Published date13 November 2013
Subject Matteralimentari,tutela dei consumatori,productos alimenticios,protección del consumidor,denrées alimentaires,protection des consommateurs
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 302, 13 novembre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 302, 13 de noviembre de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 302, 13 novembre 2013
TESTO consolidato: 32013R1127 — IT — 03.12.2013

2013R1127 — IT — 03.12.2013 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1127/2013 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2013 recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Montasio (DOP)] (GU L 302, 13.11.2013, p.1)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 032, 1.2.2014, pag. 46 (1127/2013)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1127/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2013

recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Montasio (DOP)]



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ), in particolare l’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Montasio», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ( 2 ), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2011 ( 3 ).
(2) La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare di produzione precisando il metodo di produzione.
(3) La Commissione ha esaminato la modifica e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli da 50 a 52 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Il disciplinare della denominazione di origine protetta «Montasio» è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico consolidato che riepiloga gli elementi principali del disciplinare è riportato nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Nel disciplinare della denominazione di origine protetta «Montasio» è approvata la seguente modifica.

1a modifica

La frase: «Il latte utilizzato deve provenire dalla munta serale e da quella della mattina, fino ad un massimo di quattro mungiture consecutive» è sostituita dalla frase seguente: «Il latte deve provenire da munte consecutive e dev’essere raccolto entro 48 ore dalla prima mungitura».

Inizialmente, il latte consegnato nell’intervallo delle 48 ore proveniva unicamente da mungiture tradizionali, che ammontavano a quattro. Con l’introduzione della mungitura automatica, il numero di mungiture consecutive possibili in un intervallo di 48 ore può essere aumentato. L’intervallo di tempo pertanto è stato mantenuto; è stato modificato soltanto il numero totale di mungiture. Dal punto di vista tecnico scientifico, l’uso di sistemi automatici di mungitura non pregiudica le caratteristiche del latte; in particolare, la sua composizione risulta statisticamente comparabile con quella ottenuta dalla mungitura tradizionale per quanto attiene al grasso e alla frazione proteica. Risulta invece migliorata la salute della bovina poiché viene eliminato lo stress causato da sole due mungiture nel caso di picchi di lattazione elevati. La possibilità di mungere anche quantità elevate di latte più di due volte al giorno rappresenta inoltre un minor stress a carico dell’apparato mammario e dei capezzoli, consente di migliorare la qualità microbiologica con riflessi positivi anche dal punto di vista microbiologico del latte e di ridurre l’insorgenza di fenomeni mastitici.

▼C1

Risulta inoltre migliorata la capacità reologica del latte, che misura la forza del coagulo la quale si traduce sia in una reazione più veloce all’effetto enzimatico del caglio che nella resistenza della cagliata all’azione meccanica della lira.

▼B

2a modifica

Formulazione attuale: «II latte destinato alla DOP “Montasio” non deve essere sottoposto a trattamenti di pastorizzazione e deve presentare un’analisi della fosfatasi chiaramente positiva.»

Testo modificato: «II latte destinato alla DOP “Montasio” non deve essere sottoposto a trattamenti di pastorizzazione. Eventuali analisi sul latte trattato termicamente e destinato alla trasformazione nella DOP Montasio, devono presentare valori della fosfatasi chiaramente positiva.»

Da diversi anni i caseifici che praticano l’autocontrollo sottopongono il latte a un controllo sistematico registrando ogni giorno le temperature di passaggio del latte. Inoltre, la prova della fosfatasi rimane un metodo di analisi utilizzato dall’organo di controllo per verificare il rispetto delle disposizioni del disciplinare. Tale controllo viene effettuato in base all’analisi di rischio.

3a modifica

Testo attuale: «La produzione del formaggio DOP “Montasio” avviene secondo la seguente sequenza operativa:

▼C1

06) “cottura a 42-48 °C e spinatura fuori...

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