Commission Implementing Regulation (EU) No 1032/2013 of 24 October 2013 approving bromoacetic acid as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 4 Text with EEA relevance

Published date25 October 2013
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 283, 25 October 2013
L_2013283IT.01002201.xml
25.10.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 283/22

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1032/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2013

che approva l’acido bromoacetico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 4

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2), fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale elenco comprende l’acido bromoacetico.
(2) L’acido bromoacetico è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 4, disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale, come definito nell’allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 4 definito all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
(3) Il 22 gennaio 2011 la Spagna, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
(4) La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 27 settembre 2013, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
(5) Dalla relazione di valutazione risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 4 e contenenti acido bromoacetico possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.
(6) È pertanto opportuno approvare l’acido bromoacetico destinato ad essere utilizzato nei biocidi per il tipo di prodotto 4.
(7) Poiché la valutazione non ha preso in considerazione i nanomateriali, l’approvazione non comprende tali materiali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(8) La valutazione non riguardava l’incorporazione di biocidi contenenti acido bromoacetico in materiali e oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tali materiali possono richiedere la fissazione di limiti specifici di cessione nei prodotti alimentari, come indicato all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CE) n. 1935/2004. Occorre pertanto che l’approvazione non copra tali usi a meno che la Commissione non abbia stabilito tali limiti o non sia stato deciso a norma di tale regolamento che tali limiti non sono necessari.
(9) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell’approvazione di un principio attivo, al fine di consentire agli Stati membri, ai portatori di interesse e alla Commissione, se del caso, di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti previsti.
(10) Le misure di cui al
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