Commission Implementing Regulation (EU) 2016/462 of 30 March 2016 amending Regulation (EC) No 324/2008 laying down revised procedures for conducting Commission inspections in the field of maritime security (Text with EEA relevance)

Published date31 March 2016
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 80, 31 March 2016
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31.3.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 80/28

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/462 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 324/2008 che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di monitorare l'applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 e della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) da parte degli Stati membri, è opportuno che la Commissione provveda a svolgere ispezioni. L'organizzazione di ispezioni sotto la supervisione della Commissione è necessaria per verificare l'efficacia dei sistemi nazionali di controllo della qualità nonché delle misure, delle procedure e delle strutture esistenti in materia di sicurezza marittima.
(2) Nell'esecuzione dei compiti di ispezione, la Commissione si avvale dell'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/20020 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e, nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE), di controllori nazionali che figurano sugli elenchi degli Stati EFTA in conformità alla decisione del Comitato misto SEE n. 116/2008 (4).
(3) Il regolamento (CE) n. 324/2008 della Commissione (5) stabilisce norme procedurali per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima in modo trasparente, efficace, armonizzato e coerente.
(4) Alla luce dell'esperienza maturata a partire dal 2008, è necessario garantire che le ispezioni della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 324/2008 siano eseguite in modo coerente, secondo una procedura predefinita e con un metodo uniforme. Le misure volte a migliorare la cooperazione con gli Stati membri e l'esercizio dei poteri della Commissione dovrebbero essere efficaci e trasparenti.
(5) È opportuno che le definizioni dei termini utilizzati nell'ambito dello svolgimento di ispezioni della Commissione siano ulteriormente sviluppate. Le revisioni non estendono il campo di applicazione delle ispezioni al di là del mandato esistente.
(6) È necessario che la Commissione e gli Stati membri collaborino nel corso della preparazione e nello svolgimento delle ispezioni della Commissione.
(7) La Commissione dovrebbe poter includere nei suoi nuclei ispettivi ispettori nazionali qualificati messi a disposizione dagli Stati membri che soddisfino i criteri necessari di qualificazione e di formazione.
(8) Al fine di garantire uno svolgimento trasparente ed efficiente delle ispezioni della Commissione, è opportuno chiarire e sviluppare ulteriormente le disposizioni, in particolare nel caso di ispezioni alle navi che si concludono in un porto di uno Stato membro diverso da quello del porto di imbarco. La questione delle ispezioni di navi battenti bandiera di uno Stato dell'UE in un luogo al di fuori dell'Unione europea dovrebbe essere chiarita in modo da affrontare gli specifici vincoli logistici di tali ispezioni.
(9) Le informazioni sensibili ma non riservate relative a una ispezione dovrebbero essere oggetto di rigorose misure di sicurezza per garantirne la riservatezza e la non divulgazione.
(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 324/2008.
(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 725/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 324/2008

Il regolamento (CE) n. 324/2008 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:
a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. “ispezione della Commissione”, l'esame, effettuato dagli ispettori della Commissione, dei sistemi nazionali di controllo della qualità, delle misure, delle procedure e delle strutture in materia di sicurezza marittima esistenti negli Stati membri, e volto ad accertare l'osservanza del regolamento (CE) n. 725/2004 e l'applicazione della direttiva 2005/65/CE. Tale esame può comprendere ispezioni di porti, di impianti portuali, di navi, di autorità competenti per la sicurezza marittima o di società, come definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004. Esso può inoltre comprendere ispezioni di organismi di sicurezza riconosciuti, come definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 e nell'allegato IV della Direttiva 2005/65/CE relativo agli organismi di sicurezza riconosciuti,
2. “ispettore della Commissione”, qualsiasi dipendente della Commissione o dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima o ispettore nazionale rispondente ai criteri di cui all'articolo 7 e incaricato dalla Commissione di partecipare alle ispezioni, che figura sugli elenchi degli Stati membri o degli Stati EFTA.»;
b) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:
«11. “porto”, la zona delimitata dai confini tracciati dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2005/65/CE e notificata alla Commissione a norma dell'articolo 12;»,
c) sono aggiunti i seguenti paragrafi 12, 13, 14, 15, 16 e 17:
«12. “misura correttiva provvisoria”, una misura o una serie di misure temporanee volte a limitare per quanto possibile l'impatto di una grave difformità o di una difformità riscontrata durante un'ispezione, in attesa che quest'ultima venga integralmente corretta;
13. “informazioni classificate”, informazioni identificate o identificabili ottenute durante lo svolgimento delle attività di ispezione, la cui divulgazione può dar luogo a una violazione della sicurezza, classificate in conformità alle disposizioni della decisione della Commissione (UE, Euratom) 2015/444 (*) o in conformità alla pertinente legislazione nazionale degli Stati membri;
14. “informazioni sensibili ma non classificate”, materiale o informazioni relative a un'ispezione ottenute durante lo svolgimento di attività di ispezione, la cui divulgazione può dar luogo a una violazione della sicurezza e che possono essere condivise solo in base al principio della necessità di conoscere;
15. “mancata conferma”, un accertamento effettuato nel corso di un'ispezione della Commissione che indica il mancato rispetto del regolamento (CE) n. 725/2004 o della direttiva 2005/65/CE ma non è suffragato da prove oggettive;
16. “comitato”, il comitato istituito dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 725/2004;
17. “rappresentante di uno Stato di bandiera”, un membro dell'autorità competente dello Stato membro di cui la nave batte bandiera o, se designato da tale Stato membro, un rappresentante di un organismo di sicurezza riconosciuto.
(*) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).»;"
2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Cooperazione degli Stati membri 1. Gli Stati membri cooperano con la Commissione nell'esecuzione dei suoi compiti ispettivi, fatte salve le competenze della stessa. Tale cooperazione comprende le fasi della preparazione, del controllo e della rendicontazione. 2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che il preavviso di ispezione:
a) sia oggetto di rigorose misure di sicurezza per garantirne la non divulgazione al fine di non compromettere il procedimento ispettivo; e
b) sia comunicato alle parti interessate in base al principio della necessità di conoscere.»;
3) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori della Commissione abbiano tempestivamente accesso, su richiesta, alla documentazione riguardante la sicurezza necessaria per l'esecuzione dei compiti di ispezione e in particolare:
a) al programma nazionale per l'applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento;
b) agli aggiornamenti più recenti dei dati comunicati dal punto di contatto e alle relazioni di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004;
c) all'esito del controllo effettuato dagli Stati membri per verificare l'attuazione dei piani di sicurezza dei porti;
d) alle valutazioni di sicurezza pertinenti delle navi, dei porti e
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