Commission Implementing Regulation (EU) 2015/83 of 21 January 2015 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of monosodium glutamate originating in the People's Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Council Regulation (EC) No 1225/2009

Published date22 January 2015
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 15, 22 January 2015
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22.1.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 15/31

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/83 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2015

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

(1) In seguito a un'inchiesta antidumping («inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 1187/2008 (2) un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese («Cina»).
(2) Le misure istituite hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 39,7 %, ad eccezione di quelli applicati a Hebei Meihus MSG Group Co. Ltd. (33,8 %), Tongliao Meihua Bio-Tech Co. Ltd. (33,8 %) e Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co. Ltd.(36,5 %).

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3) delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(4) La richiesta è stata presentata il 16 ottobre 2013 da Ajinomoto Foods Europe SAS («richiedente»), l'unico produttore dell'Unione di glutammato monosodico, che rappresenta quindi il 100 % della produzione totale di glutammato monosodico dell'Unione.
(5) La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6) Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per aprire un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha annunciato in data 29 novembre 2013, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4) («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

4. Inchiesta antidumping parallela

(7) In parallelo, lo stesso giorno, la Commissione ha annunciato l'apertura di un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento di base riguardante le importazioni nell'Unione di glutammato monosodico originario dell'Indonesia (5).
(8) Nell'ambito di tale inchiesta, nell'agosto 2014 la Commissione ha istituito, con regolamento (UE) n. 904/2014 (6), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia («regolamento provvisorio»). Le misure provvisorie sono state adottate per un periodo di sei mesi.
(9) Le due inchieste parallele riguardano lo stesso periodo dell'inchiesta (di riesame) e lo stesso periodo in esame quale definito al considerando 10.

5. Inchiesta

Periodi pertinenti coperti dall'inchiesta di riesame in previsione della scadenza

(10) L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o aprile 2010 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame») (7).

Parti interessate dall'inchiesta e campionamento

(11) La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio del riesame in previsione della scadenza il richiedente, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati e i rappresentanti del paese esportatore interessato.
(12) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.
(13) Considerato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori cinesi nonché di importatori non collegati dell'Unione, nell'avviso di apertura, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, è stata presa in considerazione l'ipotesi di ricorrere al campionamento.
(14) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento dei produttori esportatori dalla Cina e, in tal caso, di selezionare un campione rappresentativo, i produttori interessati sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Poiché solo due produttori esportatori della Cina hanno fornito alla Commissione le informazioni richieste il campionamento non è stato ritenuto necessario.
(15) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori non collegati sono stati invitati a manifestarsi e a fornire le informazioni richieste nell'avviso di apertura.
(16) Si sono manifestati quattordici importatori non collegati. Nessuna di tali società, tuttavia, ha importato glutammato monosodico dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il campionamento non è stato quindi necessario.

Questionari e verifica

(17) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione.
(18) Sono stati inviati questionari ai due produttori esportatori cinesi che si sono manifestati nella fase di campionamento, all'unico produttore dell'Unione e a 33 utilizzatori dell'Unione identificati.
(19) Sono pervenute risposte dall'unico produttore dell'Unione, da un operatore commerciale e da cinque utilizzatori. Nessuno dei produttori esportatori cinesi ha risposto al questionario.
(20) Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società: Produttore dell'Unione:
Ajinomoto Foods Europe SAS, Mesnil-Saint-Nicaise, Francia
Utilizzatori:
AkzoNobel, Amersfoort, Paesi Bassi
Unilever, Rotterdam, Paesi Bassi

Divulgazione di informazioni

(21) Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame originario della Cina. Dopo la divulgazione di queste informazioni è stato concesso alle parti un termine entro il quale potevano presentare le proprie osservazioni. Le osservazioni sono state esaminate e tenute nella dovuta considerazione.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(22) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso prodotto oggetto dell'inchiesta iniziale, vale a dire glutammato monosodico («MSG») originario della Cina, che rientra attualmente nel codice NC ex 2922 42 00 («prodotto in esame»). Si tratta di un additivo alimentare usato principalmente come esaltatore di sapidità in zuppe, brodi, piatti a base di pesce e carne, miscugli di spezie e cibi pronti. Trova impiego anche nell'industria chimica per applicazioni non alimentari, come i detergenti. È prodotto sotto forma di cristalli bianchi inodori di varie dimensioni. Il glutammato monosodico è disponibile in imballaggi di diverse dimensioni, dalle confezioni da 0,5 g per il consumo ai sacchi da 1 000 kg. Le confezioni di piccole dimensioni sono vendute ai consumatori privati dai dettaglianti, mentre le confezioni più grandi, a partire da 20 kg, sono destinate agli utilizzatori industriali. Esistono inoltre vari gradi di purezza. Le caratteristiche del glutammato monosodico tuttavia non sono determinate dalle dimensioni dell'imballaggio o dalla purezza.
(23) L'MSG viene prodotto principalmente mediante la fermentazione di diverse fonti di zucchero (amido di grano, amido di tapioca, sciroppo di zucchero, melasse di canna da zucchero e di barbabietola da zucchero).
(24) L'inchiesta di riesame ha confermato che, come nell'inchiesta iniziale, il prodotto in esame e l'MSG fabbricato e venduto sul mercato interno nel paese interessato, l'MSG fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e l'MSG fabbricato e venduto nei due potenziali paesi di riferimento, Thailandia e Indonesia, hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base.
(25) Tali prodotti sono quindi considerati prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

1. Osservazioni preliminari

(26) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato verificato se fossero in atto pratiche di dumping e, in caso affermativo, se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare il rischio di
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