Council Regulation (EC) No 1187/2008 of 27 November 2008 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of monosodium glutamate originating in the People’s Republic of China

Published date02 December 2008
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 322, 02 December 2008
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2.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 322/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1187/2008 DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2008

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (CE) n. 492/2008 (2) (il «regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese («RPC»).

1.2. Fase successiva della procedura

(2) A seguito della divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l’istituzione delle misure antidumping provvisorie («comunicazione delle conclusioni provvisorie»), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l’opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
(3) La Commissione ha continuato l’inchiesta relativamente agli aspetti connessi all’interesse della Comunità e ha effettuato un’analisi delle informazioni fornite da alcuni utilizzatori e fornitori della Comunità dopo l’istituzione delle misure antidumping provvisorie.
(4) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni provvisorie sono state modificate di conseguenza.
(5) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo del dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.
(6) L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2006 e il 30 giugno 2007 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo compreso tra l’aprile 2004 e la fine del PI («periodo in esame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(7) In mancanza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando da 12 a 14 del regolamento provvisorio.

3. DUMPING

3.1. Applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base

(8) Non essendo pervenute osservazioni in merito all’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base a un unico produttore esportatore nella RPC, si confermano i considerando da 15 a 18 del regolamento provvisorio.

3.2. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

(9) In seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie i due produttori esportatori cinesi cui non è stato concesso il TEM hanno contestato le conclusioni provvisorie.
(10) Nel caso della prima società questa ha fatto presente che, a suo parere, le norme contabili internazionali IAS impongono esclusivamente la preparazione di conti consolidati e non richiedono che detti conti consolidati siano sottoposti a revisione contabile in linea con le IAS.
(11) Si rammenta in proposito che, nonostante diverse sollecitazioni, questa società non ha fornito i pertinenti conti finanziari consolidati, compresa la relazione dei revisori, né nel formulario di richiesta del TEM, né durante la visita in loco nella RPC. Le IAS stabiliscono e illustrano principi contabili concordati a livello internazionale e forniscono orientamenti sulla loro applicazione. L’esecuzione di una revisione delle registrazioni contabili in linea con le IAS implica che la revisione assicura che le registrazioni contabili sono state preparate e presentate in linea con le IAS e che vi ottemperano. In caso di violazione di tali principi, la relazione dei revisori dovrebbe menzionare le conseguenze della mancata ottemperanza e i motivi per i quali i principi IAS non sono stati applicati. La norma IAS 27 in particolare stabilisce chiaramente le condizioni alle quali le società sono tenute a preparare e a presentare i loro conti consolidati. La società non contesta il fatto che tali condizioni si applicavano al suo caso nel contesto dell’inchiesta sul TEM.
(12) L’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, del regolamento di base stabilisce chiaramente che le società che chiedono il TEM devono disporre di documenti contabili di base soggetti a una revisione contabile indipendente in linea con le IAS e sono di applicazione in ogni caso. Appare quindi chiaro che i conti non vanno soltanto preparati in linea con le IAS, ma devono anche essere sottoposti a revisione conformemente ad esse. L’assenza di una revisione contabile conforme alle IAS non consente alla Commissione di stabilire se i conti siano stati preparati o meno in conformità con le IAS. Semplicemente su tale base non è stato possibile concludere che il secondo criterio sia rispettato.
(13) Lo stesso produttore esportatore sosteneva che a suo avviso la compensazione tra le entrate e le uscite non era di grande rilevanza e che la mancata divulgazione non influenzava la decisione economica degli utilizzatori presa sulla base del bilancio. Non vi sarebbe quindi stata violazione delle norme IAS.
(14) Questa affermazione sembra però contraddire la prima stando alla quale i conti dovrebbero essere preparati ma non sottoposti a revisione in linea con le IAS. Se così fosse, le società stesse, e non revisori competenti e indipendenti come prescritto all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), valuterebbero se la compensazione possa o meno non essere proibita, se le entrate e le uscite non sono di grande rilevanza, se tale compensazione non possa influenzare la decisione economica degli utilizzatori e se la compensazione pregiudichi la capacità degli utilizzatori di comprendere le transazioni svolte.
(15) Inoltre, se è vero che si deve accettare il fatto che la nozione di «rilevanza» dà adito a interpretazione, il paragrafo 30 della nota IAS 1 stabilisce che una voce che non sia sufficientemente rilevante da richiedere una distinta esposizione nei prospetti del bilancio può tuttavia essere sufficientemente rilevante da dover essere esposta distintamente nelle note. Per tale motivo, considerato che la compensazione non era menzionata nella relazione di audit né nelle note degli stati finanziari della società, è confermato il fatto che i conti della società non sono stati oggetto di un audit conforme alle norme IAS.
(16) Inoltre, le compensazioni in questione erano quelle riscontrate dagli investigatori della Commissione. Soltanto un audit approfondito avrebbe rivelato se non vi fossero altri casi di conti non preparati e sottoposti a revisione contabile in linea con le norme IAS. In assenza di un simile audit, la Commissione non ha il tempo materiale, né tale è l’obiettivo della visita in loco, di sottoporre a revisione i conti e la presentazione dei conti delle società. Accade perciò che risultanze cui perviene la Commissione da cui si evince che le società rivendicanti il TEM vengono meno al requisito dei regolamenti di base che impone loro di preparare registrazioni contabili e di assicurare che i conti siano preparati e sottoposti a audit in linea con le norme IAS portano a concludere che il secondo criterio non è soddisfatto.
(17) Inoltre, la stessa società non è d’accordo con la conclusione che un importo di capitale di esercizio negativo e importi significativi di prestiti senza interesse debbano essere considerati quali distorsioni derivanti dal precedente sistema a economia non di mercato ma piuttosto quale segno di efficienza gestionale.
(18) Si noti innanzitutto che le risultanze relative al capitale di esercizio negativo sono risultanze collaterali e non sono quelle principali che portano a concludere che il richiedente non soddisfa il criterio per il TEM. In secondo luogo, un capitale di esercizio negativo può essere di per sé segno di efficienza gestionale, ma soltanto in una società con inventario e effetti passivi ridotti, fattispecie che per l’essenziale è riscontrabile soltanto in società funzionanti su una base quasi contante, come ad esempio grandi magazzini e supermercati. L’analisi della situazione di questo produttore esportatore cinese è risultata affatto diversa. Un capitale d’esercizio negativo va considerato piuttosto quale segno che la società può trovarsi sull’orlo della bancarotta o in gravi difficoltà finanziarie. In tali circostanze, il fatto di riuscire a ricevere grandi quantità di «crediti commerciali» senza alcun costo finanziario sarebbe estremamente improbabile in condizioni di economia di mercato. Per tale motivo i significativi importi di prestiti senza interesse che rappresentano una quota significativa dei debiti complessivi a breve termine della società (pari all’80 % delle passività totali) e
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