Commission Implementing Regulation (EU) No 1033/2013 of 24 October 2013 approving copper sulphate pentahydrate as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 2 Text with EEA relevance
Published date | 25 October 2013 |
Subject Matter | Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 283, 25 October 2013 |
25.10.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 283/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1033/2013 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2013
che approva il solfato di rame pentaidrato come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione (2) fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE del Parlamento e del Consiglio (3). Tale elenco comprende il solfato di rame. |
(2) | Il solfato di rame è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 2, disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi, come definito nell’allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 2 definito all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) | I dati presentati ai fini della valutazione hanno consentito di trarre conclusioni solo in merito a una data forma di solfato di rame, ossia il solfato di rame pentaidrato, n. CAS 7758-99-8. La valutazione non ha consentito di trarre conclusioni relativamente ad altre sostanze conformi alla definizione di solfato di rame n. CAS 7758-99-7 del succitato elenco di sostanze attive del regolamento (CE) n. 1451/2007. Pertanto la presente approvazione riguarda esclusivamente il solfato di rame pentaidrato. |
(4) | La Francia è stata designata come Stato membro relatore e il 5 aprile 2011 ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità dell’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
(5) | La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 27 settembre 2013, nell’ambito del Comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
(6) | Dalla relazione risulta che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 2 e contenenti solfato di rame pentaidrato possono soddisfare i requisiti |
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