Commission Implementing Regulation (EU) No 1097/2012 of 23 November 2012 amending Regulation (EU) No 142/2011 implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and implementing Council Directive 97/78/EC as regards certain samples and items exempt from veterinary checks at the border under that Directive as regards dispatch of animal by-products and derived products between Member States Text with EEA relevance
Published date | 24 November 2012 |
Subject Matter | public health,Commercial policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 326, 24 November 2012 |
24.11.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 326/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2012 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2012
che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera per quanto riguarda la spedizione tra Stati membri di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 5, lettera a), l’articolo 23, paragrafo 3 e l’articolo 48, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 1069/2009 reca norme per la salute pubblica e degli animali relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Esso contempla inoltre norme relative all’immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati. |
(2) | Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (2), stabilisce disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, tra cui norme relative alla registrazione degli operatori, al contenuto dei documenti commerciali che accompagnano le spedizioni di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati nell’ambito degli scambi commerciali tra Stati membri e al layout del modulo di notifica che deve essere fornito per determinati sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009. |
(3) | Secondo il regolamento (CE) n. 1069/2009, gli operatori devono garantire che i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano rintracciabili in tutte le fasi della catena di raccolta, fabbricazione, impiego e smaltimento in modo da evitare perturbazioni inutili del mercato interno nel caso di eventi connessi a rischi effettivi o potenziali per la salute pubblica o animale. |
(4) | Gli operatori devono garantire che le attività oggetto della legislazione sui sottoprodotti di origine animale siano riconosciute o registrate. Tuttavia, la manipolazione di piccoli quantitativi di materiali di categoria 2 e 3 può presentare rischi trascurabili se essi provengono da |
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