Commission Implementing Regulation (EU) 2016/864 of 31 May 2016 concerning the non-renewal of approval of the active substance triasulfuron, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 (Text with EEA relevance)

Published date01 June 2016
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 144, 1 June 2016
L_2016144IT.01003201.xml
1.6.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 144/32

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/864 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2016

concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva triasulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/66/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva triasulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).
(2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).
(3) L'approvazione della sostanza attiva triasulfuron, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, scade il 30 giugno 2016.
(4) È stata presentata in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (5) una domanda di rinnovo dell'iscrizione del triasulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro i termini previsti da tale articolo.
(5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
(6) Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 14 ottobre 2013 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
(7) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che successivamente ha provveduto ad inoltrare alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso pubblicamente accessibile il fascicolo sommario supplementare.
(8) L'8 gennaio 2015 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il triasulfuron soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha concluso che a causa di una valutazione incompleta della genotossicità del triasulfuron e della sua impurità risultante dal processo di fabbricazione CGA 150829 non è stato possibile fissare i valori di riferimento tossicologici basati su considerazioni sanitarie. Non è stato pertanto possibile effettuare la valutazione del rischio per i consumatori, gli operatori, i lavoratori e gli astanti. L'Autorità ha inoltre concluso che in specifiche situazioni geoclimatiche è
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