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1.6.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 144/32 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/864 DELLA COMMISSIONE
del 31 maggio 2016
concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva triasulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 2000/66/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva triasulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). |
(4) | È stata presentata in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (5) una domanda di rinnovo dell'iscrizione del triasulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro i termini previsti da tale articolo. |
(5) | Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
(6) | Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 14 ottobre 2013 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione. |
(7) | L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che successivamente ha provveduto ad inoltrare alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso pubblicamente accessibile il fascicolo sommario supplementare. |
(8) | L'8 gennaio 2015 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il triasulfuron soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha concluso che a causa di una valutazione incompleta della genotossicità del triasulfuron e della sua impurità risultante dal processo di fabbricazione CGA 150829 non è stato possibile fissare i valori di riferimento tossicologici basati su considerazioni sanitarie. Non è stato pertanto possibile effettuare la valutazione del rischio per i consumatori, gli operatori, i lavoratori e gli astanti. L'Autorità ha inoltre concluso che in specifiche situazioni geoclimatiche è |
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