Commission Implementing Regulation (EU) 2018/783 of 29 May 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance imidacloprid (Text with EEA relevance. )

Published date30 May 2018
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 132, 30 May 2018
L_2018132IT.01003101.xml
30.5.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 132/31

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/783 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La sostanza attiva imidacloprid è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2008/116/CE della Commissione (3).
(2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).
(3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione (5) ha modificato le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid e ha invitato il richiedente a fornire informazioni di conferma riguardo:
a) al rischio per gli impollinatori diversi dalle api mellifere;
b) al rischio per le api mellifere che si nutrono di nettare o polline di colture successive;
c) al potenziale assorbimento attraverso le radici delle piante infestanti durante la fioritura;
d) al rischio per le api mellifere che si cibano della secrezione zuccherina (melata) prodotta da taluni insetti;
e) alla potenziale esposizione a liquidi di guttazione e al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api risultante da tale esposizione;
f) alla potenziale esposizione a polveri dopo la semina e al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api risultante da tale esposizione;
g) al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie e al rischio per le larve di api mellifere di ingestione di nettari e pollini contaminati.
(4) Nel dicembre 2014 il richiedente ha presentato allo Stato membro relatore, la Germania, informazioni supplementari riguardanti le api (vale a dire le api mellifere, i bombi e le api solitarie) entro il termine previsto per tale scopo.
(5) La Germania ha valutato tali informazioni supplementari fornite dal richiedente. Il 18 gennaio 2016 essa ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di rapporto di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
(6) La Commissione ha consultato l'Autorità, che il 13 ottobre 2016 ha presentato le sue conclusioni sulla valutazione del rischio dell'imidacloprid (6). In relazione alla maggior parte delle colture l'Autorità ha individuato l'esistenza di un rischio acuto elevato per le api, rappresentato dai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imidacloprid. In particolare, per quanto riguarda l'esposizione alle polveri, l'Autorità ha individuato un rischio elevato per le api in relazione a diversi usi in campo aperto. Per quanto riguarda le api che bottinano su colture trattate, è stato individuato un rischio elevato associato all'uso sulle patate e sui cereali invernali. In relazione a quasi tutti gli usi in campo aperto è stato altresì individuato un rischio elevato per le api nelle colture successive. L'Autorità ha inoltre individuato varie lacune nei dati.
(7) Come previsto al considerando 16 del regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013, l'11 febbraio 2015 la Commissione ha proceduto a un riesame delle nuove informazioni scientifiche, incaricando l'EFSA di organizzare un invito aperto a presentare dati. L'EFSA ha pubblicato un invito aperto a tale scopo, che si è chiuso il 30 settembre 2015 (7).
(8) Il 13 novembre 2015 la Commissione ha chiesto all'EFSA di presentare conclusioni relative a una valutazione aggiornata del rischio per le api associato all'uso dell'imidacloprid per la concia delle sementi o in forma granulare, avviando una revisione inter pares e tenendo conto dei dati raccolti nel quadro dello specifico invito aperto a presentare dati, nonché di altri eventuali nuovi dati provenienti da studi, attività di ricerca e di monitoraggio pertinenti per gli usi in esame. Il 28 febbraio 2018 l'Autorità ha presentato le sue conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio aggiornata per le api della sostanza attiva imidacloprid come antiparassitario in considerazione dei suoi usi per la concia delle sementi e in forma granulare (8). Il richiedente ha avuto la possibilità di presentare osservazioni su tale conclusione. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.
(9) Il progetto di rapporto di valutazione, l'addendum al progetto di
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