Commission Implementing Regulation (EU) No 1204/2013 of 25 November 2013 amending Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for the Republic of Moldova in the lists of third countries from which certain meat, meat products, eggs and egg products may be introduced into the Union Text with EEA relevance

Published date27 November 2013
Subject MatterVeterinary legislation,Eggs and poultry
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 316, 27 November 2013
L_2013316IT.01000601.xml
27.11.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 316/6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1204/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Repubblica moldova negli elenchi di paesi terzi dai quali è autorizzata l’introduzione nell’Unione di determinate carni, determinati prodotti a base di carne, uova e ovoprodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare la frase introduttiva dell’articolo 8, il punto 1, primo comma, dell’articolo 8 e il punto 4 dell’articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/99/CE definisce le norme generali di polizia sanitaria che disciplinano la produzione, la trasformazione, la distribuzione all’interno dell’Unione e l’introduzione da paesi terzi di prodotti di origine animale destinati al consumo umano e dispone la definizione di norme e certificazioni specifiche per il transito.
(2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (3), stabilisce che alcuni prodotti possono essere importati e transitare nell’Unione solo se provengono da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella dell’allegato I, parte 1, di detto regolamento. Esso definisce inoltre le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti. Queste condizioni tengono anche conto della necessità o meno di garanzie aggiuntive in funzione della situazione sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti. Le garanzie aggiuntive che questi prodotti devono
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