Commission Implementing Regulation (EU) No 678/2014 of 19 June 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances clopyralid, cyprodinil, fosetyl, pyrimethanil and trinexapac Text with EEA relevance

Published date20 June 2014
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 180, 20 June 2014
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20.6.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 180/11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 678/2014 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2014

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil, pirimetanil e trinexapac

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (2) della Commissione elenca le sostanze attive che si ritengono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2) L'approvazione delle sostanze attive clopiralid, ciprodinil, fosetil e trinexapac giunge a scadenza il 30 aprile 2017 e l'approvazione della sostanza attiva pirimetanil il 31 maggio 2017. Sono state presentate domande di rinnovo delle approvazioni delle suddette sostanze attive. Poiché le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 (3) della Commissione si applicano a tali sostanze attive, è necessario concedere ai richiedenti tempo sufficiente per completare la procedura di rinnovo nel rispetto di tale regolamento. Di conseguenza è probabile che l'approvazione delle suddette sostanze attive scada prima dell'adozione di una decisione in merito al loro rinnovo. È quindi necessario prorogare il loro periodo di approvazione.
(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) di esecuzione n. 540/2011.
(4) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengano presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 al più tardi 30 mesi prima della rispettiva data di scadenza di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima data successiva possibile.
(5) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in
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