Commission Implementing Regulation (EU) No 1355/2014 of 17 December 2014 amending Regulation (EC) No 391/2009 with regard to the adoption by the International Maritime Organization (IMO) of certain Codes and related amendments to certain conventions and protocols Text with EEA relevance

Published date19 December 2014
Subject MatterTransport,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 365, 19 December 2014
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19.12.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 365/82

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1355/2014 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto attiene all'adozione da parte dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

agendo a norma della procedura di controllo di conformità stabilita all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (2),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2099/2002, per ridurre i rischi di conflitto tra la legislazione marittima unionale e gli strumenti internazionali, gli Stati membri e la Commissione cooperano per definire, se del caso, una posizione o un'impostazione comune nell'ambito degli organi internazionali competenti.
(2) Il regolamento (CE) n. 391/2009 costituisce, con la direttiva 2009/15 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), un insieme legislativo coerente ove le attività degli organismi riconosciuti sono disciplinate in modo coerente secondo i medesimi principi e definizioni. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/15/CE, lo Stato membro che decide, per le navi battenti la propria bandiera di autorizzare determinati organismi ad eseguire, tutte o in parte, le ispezioni e i controlli relativi ai certificati statutari, affida questi incarichi unicamente ad organismi riconosciuti ovvero, conformemente all'articolo 2, lettera g), di detta direttiva, qualsiasi organismo riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 391/2009. Pertanto l'insieme legislativo sulla base del quale gli organismi in questione sono riconosciuti incide su entrambi gli atti.
(3) L'espressione «convenzioni internazionali» quale definita all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 391/2009, significa la convenzione internazionale del 1o novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) ad eccezione del capitolo XI-2 del relativo allegato, la convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico e la convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), con i relativi protocolli ed emendamenti e i codici aventi valore vincolante in tutti gli Stati membri nelle loro versioni aggiornate.
(4) In occasione della 28a sessione l'assemblea dell'IMO ha adottato un codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO (codice III), come disposto nella risoluzione A.1070(28) del 4 dicembre 2013, nonché emendamenti alla convenzione sulla linea di carico, al fine di rendere vincolante il codice III, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera, come disposto nella risoluzione IMO A.1083(28) del 4 dicembre 2013.
(5) In occasione della 66a sessione il comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) ha adottato emendamenti al protocollo del 1978 relativo alla convenzione MARPOL, come disposto nella risoluzione MEPC.246(66) del 4 aprile 2014, nonché al protocollo del 1997 relativo alla medesima convenzione, quale modificato dal relativo protocollo del 1978, come disposto nella risoluzione MEPC.247(66) del 4 aprile 2014, al fine di rendere vincolante il codice III, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera.
(6) In occasione della 93a sessione il comitato della sicurezza marittima dell'IMO (MSC) ha adottato emendamenti alla convenzione SOLAS, come disposto nella risoluzione MSC.366(93) del 22 maggio 2014 nonché al protocollo del 1988 relativo alla convenzione sulla linea di carico, come disposto nella risoluzione MSC.375(93) del 22 maggio 2014, al fine di rendere vincolante il codice III, unitamente a un sistema associato di audit degli Stati di bandiera.
(7) In occasione rispettivamente della loro 65a e 92a sessione il MEPC e l'MSC hanno adottato un codice IMO per gli organismi riconosciuti (codice RO), come disposto nella risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013.
(8) In occasione della 65a sessione il MEPC ha adottato emendamenti al protocollo del 1978 relativo alla convenzione MARPOL, al fine di rendere vincolante il Codice RO, come disposto nella risoluzione MEPC.238(65) del 17 maggio 2013.
(9) In occasione della 92a sessione l'MSC ha adottato emendamenti alla convenzione SOLAS e al protocollo del 1988 relativo alla convenzione sulla linea di carico, al fine di rendere vincolante il codice RO, come disposto nelle risoluzioni MSC.350(92) e MSC.356(92) del 21 giugno 2013.
(10) Si prevede pertanto l'entrata in vigore dei codici III e RO nel periodo compreso fra il 1o gennaio 2015 e il 1o gennaio 2018, conformemente alle norme applicabili all'adozione, alla ratifica e all'entrata in vigore degli emendamenti in ognuna delle convenzioni IMO in questione.
(11) Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/268/UE del Consiglio (4), relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per quanto riguarda l'adozione di determinati codici e delle modifiche alle convenzioni relative a taluni protocolli o convenzioni. A norma dell'articolo 5 di detta decisione, il Consiglio autorizzava gli Stati membri ad accettare di essere vincolati, nell'interesse dell'Unione e fatta salva la dichiarazione di cui all'allegato di detta decisione, dalle modifiche di cui ai considerando da 4 a 9 del presente regolamento.
(12) La dichiarazione allegata alla decisione 2013/268/UE recita: «gli Stati membri ritengono che il codice III e il codice RO contengano una serie di requisiti minimi che gli Stati membri possono elaborare e migliorare in modo adeguato per incrementare la sicurezza marittima e proteggere l'ambiente».
(13) Vi si dichiara inoltre che nessuna disposizione dei predetti codici può essere interpretata come comportante una qualsivoglia restrizione o limitazione all'adempimento degli obblighi che incombono loro in virtù del diritto dell'Unione, per quanto riguarda la definizione di «certificati
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