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14.11.2017 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 295/40 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2065 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 2017
che conferma le condizioni di approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 per quanto riguarda l'iscrizione della sostanza attiva 8-idrossichinolina nell'elenco di sostanze candidate alla sostituzione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(2) | Il 31 gennaio 2014, la società Probelte S.A.U, su richiesta della quale l'8-idrossichinolina era stata approvata, ha presentato, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009, una domanda di modifica delle condizioni di approvazione della sostanza attiva 8-idrossichinolina al fine di eliminare la restrizione all'applicazione nelle serre e consentire l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanza nei campi. Il fascicolo contenente le informazioni relative all'estensione dell'impiego richiesta è stato presentato alla Spagna, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione (4). |
(3) | La Spagna ha valutato le informazioni fornite dal richiedente e ha redatto un addendum al progetto di rapporto di valutazione. Il 25 marzo 2015 tale paese ha presentato tale addendum alla Commissione, con copia all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel prosieguo «l'Autorità»). |
(4) | L'Autorità ha trasmesso l'addendum al richiedente e agli altri Stati membri e lo ha messo a disposizione del pubblico, accordando un termine di 60 giorni per presentare osservazioni scritte. |
(5) | Tenendo conto dell'addendum al progetto di rapporto di valutazione, il 29 aprile 2016 (5) l'Autorità è giunta ad una conclusione relativamente all'impiego all'esterno senza limitazioni dell'8-idrossichinolina. |
(6) | La Spagna ha parallelamente presentato una proposta di armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura dell'8-idrossichinolina all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Il comitato di valutazione dei rischi dell'ECHA ha emesso un parere (7) in merito a tale proposta, concludendo che tale sostanza attiva dovrebbe essere classificata come tossica per la riproduzione di categoria 1B. |
(7) | Nelle sue conclusioni l'Autorità ha rilevato che sono stati osservati effetti tossici su organi endocrini. L'8-idrossichinolina dovrebbe pertanto essere anche considerata una sostanza avente proprietà che perturbano il sistema endocrino. L'Autorità ha comunicato le proprie conclusioni al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione e le ha messe a disposizione del pubblico. |
(8) | Tenendo conto dell'addendum al progetto di rapporto di valutazione dello Stato membro relatore, del parere del comitato di valutazione dei rischi dell'ECHA e delle conclusioni dell'Autorità, il 6 ottobre 2017 la Commissione ha presentato un addendum alla relazione di esame e un progetto di regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. |
(9) | Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sull'addendum alla |
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