Commission Implementing Regulation (EU) 2016/873 of 1 June 2016 amending Regulation (EC) No 690/2008 recognising protected zones exposed to particular plant health risks in the Community

Published date02 June 2016
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 145, 2 June 2016
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2.6.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 145/10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/873 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 690/2008 relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h),

viste le richieste presentate da Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 690/2008 (2) della Commissione ha riconosciuto alcuni Stati membri e alcune zone di Stati membri come zone protette nei confronti di determinati organismi nocivi. In alcuni casi il riconoscimento è stato concesso per un periodo limitato, in modo da consentire allo Stato membro interessato di fornire le informazioni complete necessarie a dimostrare l'assenza dell'organismo nocivo nello Stato membro o nella zona in questione o di concludere gli sforzi volti a eradicare tale organismo. Si sono verificati da allora notevoli cambiamenti della situazione fitosanitaria di determinate zone protette in alcuni Stati membri.
(2) Alcuni comuni della regione di Ribatejo e Oeste in Portogallo erano stati riconosciuti come zone protette nei confronti della Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee). Il Portogallo ha fornito informazioni da cui risulta che la Bemisia tabaci (popolazioni europee) è ormai insediata in tali comuni. Essi pertanto non dovrebbero più essere riconosciuti come zona protetta nei confronti della Bemisia tabaci (popolazioni europee).
(3) Il territorio della Grecia era stato riconosciuto fino al 30 aprile 2016 come zona protetta nei confronti di Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer e Ips duplicatus Sahlberg. Dalle ulteriori informazioni fornite dalla Grecia risulta che il territorio di tale paese continua a essere indenne dagli organismi indicati. La Grecia dovrebbe pertanto essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di tali organismi nocivi senza alcun limite temporale.
(4) I territori dell'Irlanda e del Regno Unito erano stati riconosciuti fino al 30 aprile 2016 come zone protette nei confronti del Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu. Dalle ulteriori informazioni fornite dall'Irlanda e dal Regno Unito risulta che i loro territori continuano ad essere indenni dall'organismo indicato. L'Irlanda e il Regno Unito dovrebbero pertanto essere riconosciuti come zone protette nei confronti di tale organismo nocivo senza alcun limite temporale.
(5) Il territorio del Portogallo era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti del Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu fino al 30 aprile 2016. Il Portogallo ha fornito informazioni da cui risulta che il Dryocosmus kuriphilus è ormai insediato nel suo territorio. Il Portogallo pertanto non dovrebbe più essere riconosciuto come zona protetta nei confronti del Dryocosmus kuriphilus.
(6) Il Portogallo ha chiesto che il territorio delle Azzorre sia riconosciuto come zona protetta nei confronti della Globodera pallida (Stone) Behrens e della Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens. Sulla base di indagini svolte a partire dal 2006 il Portogallo ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che tali organismi nocivi non sono presenti nel territorio delle Azzorre, malgrado le condizioni locali favorevoli al loro insediamento. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Le Azzorre dovrebbero pertanto essere riconosciute come zona protetta nei confronti della Globodera pallida e della Globodera rostochiensis solo fino al 30 aprile 2018.
(7) L'Irlanda, Malta e il Regno Unito hanno chiesto che i loro territori siano riconosciuti come zone protette nei confronti della Paysandisia archon (Burmeister). Sulla base di indagini svolte a partire dal 2007, l'Irlanda, Malta e il Regno Unito hanno presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nei loro territori, malgrado le condizioni locali favorevoli al suo insediamento. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. L'Irlanda, Malta e il Regno Unito dovrebbero pertanto essere riconosciuti come zone protette nei confronti della Paysandisia archon solo fino al 30 aprile 2018.
(8) L'Irlanda e il Regno Unito hanno chiesto che i loro territori siano riconosciuti come zone protette nei confronti del Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Sulla base di indagini svolte a partire dal 2007, l'Irlanda e il Regno Unito hanno presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nei loro territori, malgrado le condizioni locali favorevoli al suo insediamento. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. L'Irlanda e il Regno Unito dovrebbero pertanto essere riconosciuti come zone protette nei confronti del Rhynchophorus ferrugineus solo fino al 30 aprile 2018.
(9) Il Portogallo ha chiesto che il territorio delle Azzorre sia riconosciuto come zona protetta nei confronti del Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Sulla base di indagini svolte a partire dal 2007 il Portogallo ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nel territorio delle Azzorre, malgrado le condizioni locali favorevoli al suo insediamento. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Le Azzorre dovrebbero pertanto essere riconosciute come zona protetta nei confronti del Rhynchophorus ferrugineus solo fino al 30 aprile 2018.
(10) Il Regno Unito ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti della Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller. Sulla base di indagini svolte a partire dal 2013, il Regno Unito ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che l'organismo nocivo in questione non è presente nel suo territorio, malgrado le condizioni locali favorevoli al suo insediamento. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere riconosciuto come zona protetta nei confronti della Thaumetopoea pityocampa solo fino al 30 aprile 2018.
(11) Il territorio dell'Irlanda era stato riconosciuto fino al 30 aprile 2016 come zona protetta nei confronti della Thaumetopoea processionea L. Dalle ulteriori informazioni fornite dall'Irlanda risulta che il territorio di quel paese continua ad essere indenne da detto organismo. L'Irlanda dovrebbe pertanto essere riconosciuta come zona protetta nei confronti di tale organismo nocivo senza alcun limite temporale.
(12) Il territorio del Regno Unito, ad eccezione di determinate unità amministrative locali, era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti della Thaumetopoea processionea L. fino al 30 aprile 2016. Il Regno Unito ha fornito informazioni da cui risulta che la Thaumetopoea processionea è ormai insediata nelle unità amministrative locali di Guildford e Woking. Tali zone pertanto non dovrebbero più essere riconosciute come parte della zona protetta del Regno Unito. Dette informazioni indicano inoltre che il resto del territorio del Regno Unito, riconosciuto come zona protetta nei confronti della Thaumetopoea processionea, continua ad essere indenne da tale organismo nocivo. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il Regno Unito, ad eccezione di determinate unità amministrative locali, tra le quali quelle di Guildford e Woking, dovrebbe pertanto essere riconosciuto come zona protetta nei confronti della Thaumetopoea processionea solo fino al 30 aprile 2018.
(13) Il Regno Unito ha chiesto che il suo territorio sia riconosciuto come zona protetta nei confronti del «Candidatus Phytoplasma ulmi». Sulla base di indagini svolte a partire dal 2013, il Regno Unito ha presentato elementi di prova a sostegno del fatto che tale organismo nocivo non è presente nel suo territorio, malgrado le condizioni locali favorevoli al suo insediamento. È tuttavia necessario svolgere ulteriori indagini. Tali indagini dovrebbero inoltre essere monitorate da esperti sotto l'autorità della Commissione. Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere riconosciuto come zona protetta nei confronti del «Candidatus Phytoplasma ulmi» solo fino al 30 aprile 2018.
(14) Il territorio del Portogallo era stato riconosciuto come zona protetta nei confronti del Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. Poiché la produzione nazionale portoghese di sementi delle pertinenti piante ospiti Phaseolus vulgaris e Dolichos è divenuta trascurabile, il Portogallo ha chiesto che sia revocata la sua qualifica di zona protetta nei confronti del Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. Il Portogallo pertanto non dovrebbe più essere riconosciuto come zona protetta nei confronti del Curtobacterium
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