Commission Implementing Regulation (EU) 2016/306 of 3 March 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 1283/2014 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain tube and pipe fittings, of iron or steel, originating in the Republic of Korea and Malaysia following an interim review pursuant to Article 11(3) of Council Regulation (EC) No 1225/2009

Published date04 March 2016
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 58, 4 March 2016
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4.3.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 58/38

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/306 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2016

che, in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchieste precedenti e misure antidumping in vigore

(1) Le misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni accessori per tubi originari, tra l'altro, della Repubblica di Corea sono state istituite dal regolamento (CE) n. 1514/2002 del Consiglio (2) («l'inchiesta iniziale» e «le misure iniziali»).
(2) Nell'ottobre 2008 queste misure sono state prorogate dal regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio (3), in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(3) Nel dicembre 2014 tali misure sono state ulteriormente prorogate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 della Commissione (4) in seguito a un secondo riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («le misure in vigore»).
(4) Il dazio antidumping attualmente applicabile alle esportazioni provenienti da tutte le società della Repubblica di Corea è del 44 %, calcolato sulla base del margine di pregiudizio stabilito nell'inchiesta iniziale.

1.2. Domanda di riesame intermedio parziale

(5) Nel gennaio 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La domanda si limita all'esame del dumping per quanto concerne la TK Corporation, un produttore esportatore coreano, ed è stata presentata dal produttore esportatore stesso. Il produttore esportatore ha sostenuto nella sua domanda che le circostanze che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore sono cambiate e che tale cambiamento ha carattere duraturo. Il produttore esportatore ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non sia più necessario mantenere la misura al livello attuale per compensare il dumping pregiudizievole.

1.3. Apertura del riesame intermedio parziale

(6) Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle pratiche di dumping per quanto concerne il produttore esportatore, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato il 18 febbraio 2015 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame intermedio parziale conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all'esame del dumping riguardante il produttore esportatore.
(7) La Commissione ha formalmente informato il produttore esportatore, le autorità del paese esportatore e l'industria dell'Unione dell'apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

1.4. Inchiesta

(8) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione ha inviato un questionario al produttore esportatore e ha ricevuto una risposta entro il termine fissato.
(9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. Una visita di verifica è stato effettuato presso la sede del produttore esportatore.

1.5. Periodo dell'inchiesta di riesame

(10) L'inchiesta relativa al livello di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 («il periodo dell'inchiesta di riesame»).
(11) In aggiunta a tali dati, il produttore esportatore ha inoltre fornito dati relativi ai costi e alle vendite per il 2013 e ha proposto di estendere il periodo dell'inchiesta di riesame all'anno 2013, così da aumentare la rappresentatività del suo volume di vendite nell'Unione. La Commissione ha tuttavia accertato che l'aggiunta delle vendite nell'Unione effettuate nel 2013 non avrebbe aumentato la rappresentatività in termini di volume (rispetto al volume totale delle vendite o di produzione) o tipi di vendite (cfr. considerando 29). Di conseguenza, la Commissione non aveva motivo sufficiente per discostarsi dal normale periodo di 12 mesi dell'inchiesta di riesame per poter giungere ad una conclusione rappresentativa in merito al dumping.
(12) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il produttore esportatore ha ribadito la richiesta di inclusione dell'anno 2013 nel periodo dell'inchiesta di riesame per aumentarne la rappresentatività in termini di tipi di prodotto supplementari, volume di vendite e fatturato, sostenendo che i confronti con fattori quali il volume totale di produzione non fossero pertinenti.
(13) Il regolamento di base non stabilisce con precisione come si dovrebbe misurare la rappresentatività del periodo dell'inchiesta di riesame. In questo caso i volumi che il produttore esportatore sostiene di aver venduto sul mercato dell'Unione nel 2013 erano pari a meno della metà di quelli che sarebbero stati venduti sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, mentre le vendite totali e i volumi totali di produzione erano dello stesso ordine per entrambi gli anni. È pertanto chiaro nella fattispecie che, in termini relativi, l'aggiunta del 2013 diminuirebbe la rappresentatività delle vendite del produttore esportatore nell'Unione, mentre in termini assoluti porterebbe soltanto a un leggero miglioramento.
(14) Per questo motivo la Commissione conferma che non vi è alcuna valida giustificazione per estendere la durata del periodo dell'inchiesta di riesame oltre quella consueta di un anno.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

(15) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Repubblica di Corea, attualmente classificati ai codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 («il prodotto in esame»).

2.2. Prodotto simile

(16) L'inchiesta di riesame ha confermato che il prodotto fabbricato dal produttore esportatore, venduto sul mercato interno ed esportato nell'Unione e in altri mercati di esportazione ha le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base dei prodotti venduti nell'Unione dall'industria dell'Unione.
(17) La Commissione ha deciso che detti prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. DUMPING

a) Valore normale

(18) La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno del produttore esportatore fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite effettuate sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresenta per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione verso l'Unione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Alla luce di quanto precede, le vendite totali del prodotto simile sul mercato interno da parte del produttore esportatore sono risultate rappresentative.
(19) In seguito la Commissione ha individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione.
(20) La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno del produttore esportatore per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell'Unione fossero rappresentative in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di questo tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti, durante il periodo dell'inchiesta, rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione verso l'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha constatato che la maggior parte dei tipi di prodotto era rappresentativa.
(21) La Commissione ha poi definito, per ogni tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative
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