Commission Implementing Regulation (EU) No 1365/2011 of 19 December 2011 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Carne De Vacuno Del País Vasco/Euskal Okela (PGI)]

Published date22 December 2011
Subject MatterBeef and veal,Consumer protection,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 341, 22 December 2011
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22.12.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 341/27

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1365/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2011

recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carne De Vacuno Del País Vasco / Euskal Okela (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di modifiche di alcuni elementi del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Carne De Vacuno Del País Vasco / Euskal Okela», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2), come modificato dal regolamento (CE) n. 1483/2004 della Commissione (3).
(2) Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento, ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4). Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea concernente la denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

(3) GU...

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