Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2016 of 17 November 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances acetamiprid, benzoic acid, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazon, propyzamide, propiconazole, Pseudomonas chlororaphis Strain: MA 342, pyraclostrobin, quinoxyfen, thiacloprid, thiram, ziram, zoxamide (Text with EEA relevance )

Published date18 November 2016
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 312, 18 November 2016
L_2016312IT.01002101.xml
18.11.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 312/21

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2016 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, acido benzoico, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazone, propizamide, propiconazolo, pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pyraclostrobin, quinoxifen, thiacloprid, tiram, ziram e zoxamide

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2) I periodi di approvazione delle sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron, mecoprop-P, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazone, propizamide, propiconazolo, pyraclostrobin e zoxamide sono stati oggetto di una deroga stabilita dal regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione (3). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 gennaio 2017.
(3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione (4) ha prorogato i periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, mepanipyrim, pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, quinoxifen, thiacloprid, tiram e ziram. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 30 aprile 2017.
(4) Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 (5).
(5) Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione di tali sostanze attive scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È quindi necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.
(6) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotti un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non sia rinnovata per mancato rispetto dei criteri di approvazione, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce il non rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva. Nei casi in cui la Commissione adotti un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
(7) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla...

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