Commission Implementing Regulation (EU) No 416/2011 of 26 April 2011 approving a non-minor amendment to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Valle d’Aosta Lard d’Arnad/Vallée d’Aoste Lard d’Arnad (PDO))
Published date | 29 April 2011 |
Subject Matter | Foodstuffs,Agriculture and Fisheries,Consumer protection |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 110, 29 April 2011 |
29.4.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 110/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 416/2011 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2011
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Valle d'Aosta Lard d'Arnad/Vallée d'Aoste Lard d'Arnad (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) | A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di modifiche degli elementi del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad/Vallée d'Aoste Lard d'Arnad» registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione (3). |
(2) | Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relative alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2)...
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