Commission Implementing Regulation (EU) No 1055/2013 of 25 October 2013 concerning the authorisation of a preparation of orthophosphoric acid as a feed additive for all animal species Text with EEA relevance

Published date30 October 2013
Subject MatterAnimal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 288, 30 October 2013
L_2013288IT.01005701.xml
30.10.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 288/57

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1055/2013 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2013

relativo all’autorizzazione di un preparato di acido ortofosforico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).
(2) Un preparato a base di acido ortofosforico è stato autorizzato a tempo indeterminato, in conformità alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dalla direttiva 76/603/CEE della Commissione (3). Tale preparato è stato successivamente iscritto nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell’acido ortofosforico, numero CAS 7664-38-2, come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali, con la richiesta che fosse classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «conservanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda comprende anche altri usi della stessa sostanza per i quali non è stata ancora presa alcuna decisione.
(4) Nel suo parere del 13 dicembre 2012 (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che l’acido ortofosforico non ha, alle condizioni d’impiego proposte per i mangimi, effetti dannosi per la salute umana e animale e non dovrebbe presentare rischi supplementari per l’ambiente; inoltre, esso può essere utilizzato come conservante nel mangime. L’Autorità ha concluso che la sostanza non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori a condizione che si adottino misure di protezione adeguate. Essa ha anche verificato la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nei mangimi presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5) La valutazione
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