Commission Implementing Regulation (EU) 2016/561 of 11 April 2016 amending Annex IV to Implementing Regulation (EU) No 577/2013 as regards the model of animal health certificate for dogs, cats and ferrets moved into a Member State from a territory or a third country for non-commercial purposes (Text with EEA relevance)

Published date12 April 2016
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 96, 12 April 2016
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12.4.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96/26

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/561 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2016

che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 576/2013 dispone che i cani, i gatti e i furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo siano accompagnati da un documento di identificazione nel formato di un certificato sanitario. L'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione n. 577/2013 della Commissione (2) stabilisce il modello di certificato sanitario.
(2) Nel modello di certificato sanitario si fa riferimento al test obbligatorio della risposta immunitaria alla vaccinazione antirabbica con esito soddisfacente da eseguirsi, in conformità all'allegato IV del regolamento (UE) n. 576/2013, su campioni di sangue prelevati da cani, gatti e furetti provenienti da o di cui è previsto il transito attraverso un territorio o un paese diverso da quelli elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.
(3) Date le numerose falsificazioni dei rapporti di laboratorio per quanto riguarda i risultati del test di titolazione degli anticorpi per la rabbia, è opportuno ricordare ai funzionari responsabili della certificazione nei territori o nei paesi terzi che i risultati soddisfacenti di tale test dovrebbero essere certificati soltanto dopo aver verificato l'autenticità del rapporto di laboratorio. Nel certificato sanitario dovrebbe essere inserita una nota esplicativa specifica a tal fine.
(4) La voce concernente la data di marcatura di cani, gatti o furetti nella parte I del certificato sanitario è stata inoltre interpretata erroneamente da taluni funzionari responsabili della certificazione nei paesi terzi e ha pertanto creato problemi durante i controlli di conformità alle frontiere esterne dell'Unione. Per evitare equivoci, tale voce dovrebbe essere tolta dalla parte I del certificato sanitario, che riguarda la descrizione degli animali, ed essere inserita nella parte II del certificato, che riguarda la certificazione degli animali. Nella parte II dovrebbe essere inserita anche una specifica nota esplicativa concernente la verifica della marcatura.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.
(6) Al fine di evitare perturbazioni dei movimenti è opportuno autorizzare per un periodo transitorio l'utilizzo dei certificati sanitari rilasciati conformemente all'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 prima della data di applicazione del presente regolamento.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2016, gli Stati membri possono autorizzare l'entrata di cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 agosto 2016 conformemente al modello figurante nell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).


ALLEGATO

L'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è sostituito dal seguente:

«PARTE 1

Image

Testo di immagine

Modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti introdotti in uno Stato membro da un territorio o un paese terzo conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013

PAESE:

Certificato veterinario per l’UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita

I.1. Speditore

Nome

Indirizzo

Tel.

I.2. N. di riferimento del certificato

I.2.a.

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario

Nome

Indirizzo

Codice postale

Tel.

I.6. Persona responsabile della spedizione nell’UE

I.7. Paese di origine

Codice ISO

I.8. Regio-ne di origine

Codi-ce

I.9. Paese di destina-zione

Codi-ce ISO

I.10 Regione di destina-zione

Codi-ce

I.11. Luogo di origine

I.12. Luogo di destinazione

I.13. Luogo di carico

I.14. Data di partenza

I.15. Mezzo di trasporto

I.16. PIF di entrata nell’UE

I.17. Numero/i CITES

I.18. Descrizione del prodotto

I.19. Codice del prodotto (codice SA)

010619

I.20. Quantità

I.21. Temperatura dei prodotti

I.22. Numero totale di colli

I.23. Numero del sigillo/del container

I.24. Tipo di imballaggio

Image

Testo di immagine

I.25. Prodotto certificato per:

Animali da compagnia

I.26. Per transito verso un paese terzo

I.27. Per importazione o ammissione nell’UE

I.28. Identificazione del prodotto

Specie

(nome scientifico)

Sesso

Colore

Razza

Numero di identifica-zione

[gg/mm/aaaa]

Sistema di identifica-zione

Data di nascita

Image

Testo di immagine

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