Commission Implementing Regulation (EU) No 865/2013 of 9 September 2013 amending Regulation (EC) No 1010/2009 as regards administrative arrangements with third countries on catch certificates for marine fisheries products
Published date | 10 September 2013 |
Subject Matter | Fisheries policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 241, 10 September 2013 |
10.9.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 241/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 865/2013 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2013
recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (1), del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, in particolare l’articolo 12, paragrafo 4, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 20, paragrafo 4, e l’articolo 52,
considerando quanto segue:
(1) | Le procedure amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca sono elencate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 (2). Tali procedure comprendono i modelli dei certificati di cattura convalidati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati. |
(2) | Le autorità neozelandesi hanno modificato il formato del modello del certificato di cattura neozelandese. |
(3) | Occorre modificare di conseguenza l’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009. |
(4) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(2) GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5.
ALLEGATO
Nella sezione 3 (Nuova Zelanda) dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009, l’appendice 1 è sostituita dal testo seguente:
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