Commission Implementing Regulation (EU) No 865/2013 of 9 September 2013 amending Regulation (EC) No 1010/2009 as regards administrative arrangements with third countries on catch certificates for marine fisheries products

Published date10 September 2013
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 241, 10 September 2013
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10.9.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 241/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 865/2013 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (1), del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, in particolare l’articolo 12, paragrafo 4, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 20, paragrafo 4, e l’articolo 52,

considerando quanto segue:

(1) Le procedure amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca sono elencate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 (2). Tali procedure comprendono i modelli dei certificati di cattura convalidati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati.
(2) Le autorità neozelandesi hanno modificato il formato del modello del certificato di cattura neozelandese.
(3) Occorre modificare di conseguenza l’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2) GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5.


ALLEGATO

Nella sezione 3 (Nuova Zelanda) dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009, l’appendice 1 è sostituita dal testo seguente:

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