Commission Implementing Regulation (EU) No 142/2013 of 19 February 2013 amending Regulation (EC) No 2535/2001 as regards the data relating to the body issuing certificates in New Zealand for the export of milk products
Published date | 20 February 2013 |
Subject Matter | Milk products |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 47, 20 February 2013 |
20.2.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 47/49 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 142/2013 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda i dati relativi all’organismo competente al rilascio in Nuova Zelanda dei certificati di esportazione dei prodotti lattiero — caseari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, e l’articolo 148, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero — caseari e l’apertura di contingenti tariffari (2) elenca nel suo allegato XII gli organismi emittenti certificati «IMA 1» (inward-monitoring arrangement). |
(2) | La Nuova Zelanda ha comunicato alla Commissione un cambiamento, a decorrere dal 1o marzo 2013, del nome e dell’ubicazione dell’organismo emittente di cui all’allegato. In considerazione di ciò, è necessario aggiornare i dati relativi all’organismo emittente della Nuova Zelanda elencati nell’allegato XII di detto regolamento. |
(3) | Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2535/2001. |
(4) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato XII del regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica ai certificati IMA 1 rilasciati a decorrere dal 1o marzo 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2)...
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