Commission Implementing Regulation (EU) No 88/2012 of 1 February 2012 amending Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
Published date | 02 February 2012 |
Subject Matter | Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 30, 2 February 2012 |
2.2.2012 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 30/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 88/2012 DELLA COMMISSIONE
del 1o febbraio 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) | Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 figura l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) | Il 2 giugno 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due persone fisiche dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, facendo riferimento al paragrafo 23, lettera b), della risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Inoltre, il 6 dicembre 2011 il Comitato per le sanzioni ha deciso di depennare una persona fisica dall'elenco. |
(3) | Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 figura l’elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all’attuazione del regolamento stesso. L'elenco deve essere aggiornato in base alle informazioni ricevute da Grecia e Ungheria. |
(4) | Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 1210/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2012
Per la Commissione,...
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