Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1598 of 22 September 2017 amending Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1518 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of biodiesel originating in the United States of America following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Council Regulation (EC) No 1225/2009

Published date23 September 2017
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 245, 23 September 2017
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23.9.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 245/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1598 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2017

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (3).
(2) È opportuno consentire alle società che non hanno esportato il biodiesel durante il periodo dell'inchiesta iniziale di chiedere un riesame per appurare se possano essere assoggettate al dazio istituito per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. Tale riesame è effettuato se vengono portati all'attenzione della Commissione elementi di prova sufficienti da parte di un nuovo esportatore o produttore nel paese esportatore in questione che 1) non ha esportato il prodotto durante il periodo dell'inchiesta in base al quale le misure sono state istituite, 2) non è collegato ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite e 3) ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.
(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518 non prevedeva tuttavia la possibilità che i nuovi esportatori richiedessero tale riesame. Il regolamento dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
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