Commission Implementing Regulation (EU) No 1039/2013 of 24 October 2013 modifying the approval of nonanoic acid as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 2 Text with EEA relevance

Published date25 October 2013
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 283, 25 October 2013
L_2013283IT.01004301.xml
25.10.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 283/43

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1039/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2013

che modifica l’approvazione dell’acido nonanoico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 (2) della Commissione fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE (3). Tale elenco comprende l’acido nonanoico.
(2) L’acido nonanoico è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 2 dalla direttiva 2012/41/UE della Commissione (4) ed è pertanto considerato approvato per tale tipo di prodotto in virtù dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012.
(3) L’acido nonanoico è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 10, preservanti per lavori in muratura, come definito nell’allegato V di detta direttiva. La valutazione verteva sull’uso come alghicida per il trattamento curativo di materiali edili. Tale uso specifico è ora disciplinato del tipo di prodotto 2 quale definito dall’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
(4) Il 3 aprile 2012 l’Austria è stata designata come Stato membro relatore e ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
(5) La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 27 settembre 2013, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007.
(6) Dalla relazione risulta che i biocidi utilizzati come alghicidi per il trattamento curativo di materiali edili e contenenti acido nonanoico possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.
(7) L’approvazione vigente dell’acido nonanoico per l’utilizzo nel tipo di prodotto 2 non copre le condizioni derivanti dalla valutazione dei prodotti usati come alghicidi nel trattamento curativo di materiali edili. È pertanto opportuno integrare l’approvazione vigente con dette condizioni. Al fine di consentire a tutte le parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti conseguenti alla recente
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