Commission Implementing Regulation (EU) No 1039/2013 of 24 October 2013 modifying the approval of nonanoic acid as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 2 Text with EEA relevance
Published date | 25 October 2013 |
Subject Matter | Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 283, 25 October 2013 |
25.10.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 283/43 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1039/2013 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2013
che modifica l’approvazione dell’acido nonanoico come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 2
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 1451/2007 (2) della Commissione fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I, nell’allegato IA o nell’allegato IB della direttiva 98/8/CE (3). Tale elenco comprende l’acido nonanoico. |
(2) | L’acido nonanoico è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 2 dalla direttiva 2012/41/UE della Commissione (4) ed è pertanto considerato approvato per tale tipo di prodotto in virtù dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) | L’acido nonanoico è stato oggetto di una valutazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 10, preservanti per lavori in muratura, come definito nell’allegato V di detta direttiva. La valutazione verteva sull’uso come alghicida per il trattamento curativo di materiali edili. Tale uso specifico è ora disciplinato del tipo di prodotto 2 quale definito dall’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(4) | Il 3 aprile 2012 l’Austria è stata designata come Stato membro relatore e ha presentato alla Commissione la relazione dell’autorità competente accompagnata da una raccomandazione, in conformità all’articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
(5) | La relazione dell’autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Il 27 settembre 2013, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi, i risultati della valutazione sono stati inseriti in una relazione di valutazione, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1451/2007. |
(6) | Dalla relazione risulta che i biocidi utilizzati come alghicidi per il trattamento curativo di materiali edili e contenenti acido nonanoico possono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. |
(7) | L’approvazione vigente dell’acido nonanoico per l’utilizzo nel tipo di prodotto 2 non copre le condizioni derivanti dalla valutazione dei prodotti usati come alghicidi nel trattamento curativo di materiali edili. È pertanto opportuno integrare l’approvazione vigente con dette condizioni. Al fine di consentire a tutte le parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti conseguenti alla recente |
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