Commission Implementing Regulation (EU) No 1269/2013 of 5 December 2013 amending Regulation (EC) No 802/2004 implementing Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings Text with EEA relevance

Published date14 December 2013
Subject MatterConcentrations between undertakings,Competition
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 336, 14 December 2013
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14.12.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 336/1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1269/2013 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 802/2004 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo,

visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (2) prevede l’impiego di appositi formulari per la notificazione delle concentrazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 e le richieste motivate per il rinvio di una concentrazione alla Commissione o a uno Stato membro, conformemente all’articolo 4, paragrafi 4 o 5, del regolamento (CE) n. 139/2004. Tali formulari figurano in allegato al regolamento (CE) n. 802/2004.
(2) Al fine di semplificare e accelerare l’esame delle notificazioni e delle richieste motivate presentate e in considerazione dell’esperienza acquisita tramite gli appositi formulari per la notificazione delle concentrazioni e la formulazione di richieste motivate, è opportuno aggiornare, semplificare e ridurre le informazioni obbligatorie richieste in tali formulari. Al contempo, occorre assicurare che tramite tali formulari siano fornite informazioni sufficienti in relazione alla struttura della concentrazione e che siano trasmessi i documenti interni più importanti preparati dalle imprese interessate che prendono parte alla discussione relativa alla concentrazione.
(3) Al fine di semplificare e accelerare l’esame delle concentrazioni che non sono atte a suscitare preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, è inoltre auspicabile che un numero maggiore di concentrazioni possa essere notificato utilizzando il formulario semplificato di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 802/2004.
(4) Occorre che la Commissione possa indicare e modificare, di volta in volta, il formato e il numero di copie delle comunicazioni che richiede alle parti notificanti, alle altre parti interessate e a terzi, tenendo conto degli sviluppi nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché della necessità di trasmettere copie di alcuni documenti agli Stati membri. Ciò si applica in particolare alle notificazioni, alle richieste motivate, ai commenti in risposta alle obiezioni sollevate dalla Commissione nei confronti delle parti notificanti, nonché agli impegni proposti dalle imprese interessate a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, o dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004. Il numero di copie e il formato delle informazioni e dei documenti da fornire devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(5) Al fine di consentire alla Commissione di scambiare liberamente e a titolo confidenziale opinioni con le autorità garanti della concorrenza al di fuori dello Spazio economico europeo in merito all’esame delle concentrazioni notificate, è opportuno non estendere il diritto di accesso al fascicolo della Commissione alla corrispondenza tra la Commissione e tali autorità garanti della concorrenza.
(6) Occorre specificare che, quando la notificazione è firmata dai rappresentanti esterni autorizzati delle persone o delle imprese, è necessario fornire una prova scritta che ne attesti il potere di rappresentanza. Occorre altresì chiarire che le notificazioni devono contenere le informazioni richieste nei formulari applicabili di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 802/2004. È necessario che l’articolo 12 di detto regolamento faccia riferimento all’abrogazione, anziché all’annullamento, della decisione provvisoria. Occorre infine precisare che la proroga dei termini per l’adozione di una decisione a norma dell’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 prevista all’articolo 10, paragrafo 3, seconda frase, di detto regolamento, si applica anche se le imprese interessate offrono di assumere impegni, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del citato regolamento, entro 55 giorni lavorativi dall’avvio del procedimento ma presentano una versione modificata di tali impegni entro un termine pari o superiore a 55 giorni lavorativi dall’avvio del procedimento.
(7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 802/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 802/2004 è così modificato:

1) all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando la notificazione è firmata dai rappresentanti esterni autorizzati delle persone o delle imprese, questi provano per iscritto di disporre dei poteri di rappresentanza.»;
2) all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il formulario CO e la documentazione sono presentati alla Commissione nel formato e nel numero di copie stabiliti periodicamente dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le notificazioni sono effettuate all’indirizzo indicato all’articolo 23, paragrafo 1.»;
3) all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le notificazioni contengono le informazioni e i documenti richiesti nei formulari applicabili di cui agli allegati I e II. Le informazioni sono corrette e complete.»;
4) all’articolo 6, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2. L’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, terza frase, l’articolo 3, paragrafi da 2 a 5, l’articolo 4, l’articolo 5, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 21 e l’articolo 23 del presente regolamento si applicano, per analogia, alle richieste motivate di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CE) n. 139/2004.»;
5) all’articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, la prima frase è sostituita dal testo seguente: «Una volta che le parti notificanti e le altre parti interessate abbiano fatto conoscere il loro punto di vista, la Commissione adotta una decisione definitiva che abroga, modifica o conferma la decisione provvisoria.»;
6) all’articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le parti cui sono state rivolte le obiezioni della Commissione o che ne sono state informate possono presentare le loro osservazioni sulle obiezioni stesse. Le osservazioni sono presentate per iscritto entro il termine impartito. Nelle osservazioni scritte le parti possono esporre tutti i fatti e le circostanze a loro noti pertinenti ai fini della propria difesa e allegare tutti i documenti utili per comprovare i fatti esposti. Possono inoltre proporre che la Commissione senta persone in grado di confermare tali fatti. Le osservazioni sono trasmesse alla Commissione all’indirizzo indicato all’articolo 23, paragrafo 1. Il formato in cui vanno presentate le osservazioni e il numero di copie richieste sono di volta in volta indicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione trasmette senza indugio copia di dette osservazioni scritte alle autorità competenti degli Stati membri.»;
7) all’articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende neppure alla corrispondenza tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, alla corrispondenza tra le autorità competenti degli Stati membri o alla corrispondenza tra la Commissione e altre autorità in materia di concorrenza.»;
8) all’articolo 19, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2. Gli impegni proposti dalle imprese interessate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione entro e non oltre 65 giorni lavorativi a decorrere dalla data di avvio del procedimento. Se le imprese interessate offrono di assumere impegni entro 55 giorni lavorativi dall’avvio del procedimento ma presentano una versione modificata di tali impegni entro un termine pari o superiore a 55 giorni lavorativi da tale data, gli impegni modificati sono considerati nuovi impegni ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (CE) n. 139/2004.»;
9) all’articolo 20, i paragrafi 1 e 1 bis sono sostituiti dai seguenti: «1. Gli impegni proposti dalle imprese interessate a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, o dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione all’indirizzo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, nel formato e nel numero di copie indicati periodicamente dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione trasmette senza indugio copia di detti impegni alle autorità competenti degli Stati membri. 1 bis. In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 1, le imprese interessate presentano, contestualmente alla proposta di impegni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, o all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004, un originale delle informazioni e dei documenti prescritti nel formulario MC relativo alle misure correttive di cui all’allegato IV del presente regolamento (di seguito: formulario MC), nonché il numero di copie indicato di volta in volta dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le informazioni presentate devono essere corrette e complete.»;
10)
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