Commission Implementing Regulation (EU) No 487/2014 of 12 May 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances Bacillus subtilis (Cohn 1872) Strain QST 713, identical with strain AQ 713, clodinafop, metrafenone, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, thiamethoxam, tolclofos-methyl and triticonazole Text with EEA relevance

Published date13 May 2014
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 138, 13 May 2014
L_2014138IT.01007201.xml
13.5.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138/72

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 487/2014 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione delle sostanze attive Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, metrafenone, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoxam, tolclofos-metile e triticonazolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive che si ritengono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2) Le approvazioni delle sostanze attive Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, metrafenone, pirimicarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoxam, tolclofos-metile e triticonazolo scadranno il 31 gennaio 2017. Sono state presentate domande di rinnovo delle approvazioni delle suddette sostanze attive. Poiché a tali sostanze attive si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3), è necessario concedere ai richiedenti tempo sufficiente per completare la procedura di rinnovo nel rispetto di tale regolamento. Di conseguenza è probabile che l'approvazione delle suddette sostanze attive scada prima dell'adozione di una decisione in merito al loro rinnovo. È pertanto necessario prorogare il loro periodo di approvazione.
(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(4) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengano presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 con un anticipo di almeno trenta mesi sulla rispettiva data di scadenza di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima data successiva possibile.
(5) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE)
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