Commission Implementing Regulation (EU) 2016/549 of 8 April 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances bentazone, cyhalofop butyl, diquat, famoxadone, flumioxazine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pymetrozine, thiabendazole and thifensulfuron-methyl (Text with EEA relevance)

Published date09 April 2016
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 95, 9 April 2016
L_2016095IT.01000401.xml
9.4.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 95/4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/549 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2) I periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile è stato prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione (3). L'approvazione di tali sostanze scadrà il 30 giugno 2016. Le domande di rinnovo dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4) sono state presentate conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (5).
(3) Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione delle tali sostanze attive scada prima dell'adozione di una decisione di rinnovo. È quindi necessario prorogare i periodi della loro approvazione.
(4) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Per quanto riguarda i casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo dell'iscrizione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si impegna a stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.
(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(6) Le
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