Commission Implementing Regulation (EU) No 1352/2011 of 20 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1236/2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
Published date | 21 December 2011 |
Subject Matter | Human rights,Commercial policy,Common foreign and security policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 338, 21 December 2011 |
21.12.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 338/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1352/2011 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2011
recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 1236/2005 impone un divieto sulle esportazioni di merci che in pratica possono essere utilizzate solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e controlli sulle esportazioni di determinate merci che potrebbero essere utilizzate a tale scopo. Il regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il rispetto e la tutela della dignità umana, il diritto alla vita e il divieto di infliggere torture e punizioni o trattamenti inumani o degradanti. |
(2) | Di recente si sono verificati alcuni casi di prodotti medicinali esportati in paesi terzi che sono stati utilizzati per esecuzioni capitali, in particolare somministrando un’overdose letale mediante iniezione. L’Unione è contraria alla pena di morte indipendentemente dalle circostanze e si adopera perché sia abolita in tutto il mondo. Gli esportatori hanno disapprovato la loro associazione involontaria con questo uso di prodotti da essi sviluppati per uso medico. |
(3) | Occorre pertanto integrare l’elenco delle merci oggetto di restrizioni commerciali per impedire l’uso di certi prodotti medicinali per la pena di morte e garantire che a tutti gli esportatori di prodotti medicinali dell’Unione siano applicate condizioni uniformi al riguardo. I prodotti medicinali in questione sono stati sviluppati, tra l’altro, come anestetici e sedativi e pertanto la loro esportazione non deve essere assoggettata a un divieto totale. |
(4) | Occorre inoltre estendere il divieto relativo al commercio di cinture a scarica elettrica ai dispositivi analoghi indossati sul corpo quali le manette a scariche elettriche aventi gli stessi effetti delle cinture. |
(5) | Occorre vietare il commercio dei manganelli chiodati, il cui uso da parte della polizia non è ammissibile. I chiodi possono causare notevoli dolori o sofferenze, ma non per questo i manganelli chiodati sembrano essere più efficaci di quelli normali a fini di antisommossa o di autodifesa, per cui le pene o sofferenze causate dai chiodi sono crudeli e non strettamente necessarie. |
(6) | Poiché la numerazione di certe parti della nomenclatura combinata (NC) è stata modificata dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 1236/2005, occorre aggiornare opportunamente i codici NC corrispondenti. |
(7) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il regime comune applicabile alle esportazioni di prodotti. |
(8) | Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II e l’allegato III del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono sostituiti, rispettivamente, dal testo dell’allegato I e dell’allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso non si applica ai prodotti elencati al punto 4.1 dell’allegato III per i quali sia stata presentata una dichiarazione di esportazione prima della sua entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.
ALLEGATO I
«ALLEGATO II
Elenco delle merci di cui agli articoli 3 e 4
Nota introduttiva:
I “codici NC” indicati nel presente allegato...
To continue reading
Request your trial