Commission Implementing Regulation (EU) No 1352/2011 of 20 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1236/2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

Published date21 December 2011
Subject MatterHuman rights,Commercial policy,Common foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 338, 21 December 2011
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21.12.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 338/31

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1352/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1236/2005 impone un divieto sulle esportazioni di merci che in pratica possono essere utilizzate solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e controlli sulle esportazioni di determinate merci che potrebbero essere utilizzate a tale scopo. Il regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il rispetto e la tutela della dignità umana, il diritto alla vita e il divieto di infliggere torture e punizioni o trattamenti inumani o degradanti.
(2) Di recente si sono verificati alcuni casi di prodotti medicinali esportati in paesi terzi che sono stati utilizzati per esecuzioni capitali, in particolare somministrando un’overdose letale mediante iniezione. L’Unione è contraria alla pena di morte indipendentemente dalle circostanze e si adopera perché sia abolita in tutto il mondo. Gli esportatori hanno disapprovato la loro associazione involontaria con questo uso di prodotti da essi sviluppati per uso medico.
(3) Occorre pertanto integrare l’elenco delle merci oggetto di restrizioni commerciali per impedire l’uso di certi prodotti medicinali per la pena di morte e garantire che a tutti gli esportatori di prodotti medicinali dell’Unione siano applicate condizioni uniformi al riguardo. I prodotti medicinali in questione sono stati sviluppati, tra l’altro, come anestetici e sedativi e pertanto la loro esportazione non deve essere assoggettata a un divieto totale.
(4) Occorre inoltre estendere il divieto relativo al commercio di cinture a scarica elettrica ai dispositivi analoghi indossati sul corpo quali le manette a scariche elettriche aventi gli stessi effetti delle cinture.
(5) Occorre vietare il commercio dei manganelli chiodati, il cui uso da parte della polizia non è ammissibile. I chiodi possono causare notevoli dolori o sofferenze, ma non per questo i manganelli chiodati sembrano essere più efficaci di quelli normali a fini di antisommossa o di autodifesa, per cui le pene o sofferenze causate dai chiodi sono crudeli e non strettamente necessarie.
(6) Poiché la numerazione di certe parti della nomenclatura combinata (NC) è stata modificata dopo l’adozione del regolamento (CE) n. 1236/2005, occorre aggiornare opportunamente i codici NC corrispondenti.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il regime comune applicabile alle esportazioni di prodotti.
(8) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II e l’allegato III del regolamento (CE) n. 1236/2005 sono sostituiti, rispettivamente, dal testo dell’allegato I e dell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso non si applica ai prodotti elencati al punto 4.1 dell’allegato III per i quali sia stata presentata una dichiarazione di esportazione prima della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1.


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Elenco delle merci di cui agli articoli 3 e 4

Nota introduttiva:

I “codici NC” indicati nel presente allegato...

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