Commission Implementing Regulation (EU) 2015/404 of 11 March 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances beflubutamid, captan, dimethoate, dimethomorph, ethoprophos, fipronil, folpet, formetanate, glufosinate, methiocarb, metribuzin, phosmet, pirimiphos-methyl and propamocarb Text with EEA relevance

Published date12 March 2015
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 67, 12 March 2015
L_2015067IT.01000601.xml
12.3.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 67/6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/404 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, captano, dimetoato, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanato, glufosinato, metiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetile e propamocarb

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive che si ritengono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2) Le approvazioni delle sostanze attive captano, dimetoato, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanato, glufosinato, metiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetile e propamocarb scadranno il 30 settembre 2017 e l'approvazione della sostanza attiva beflubutamid scadrà il 30 novembre 2017. Sono state presentate domande di rinnovo delle approvazioni delle suddette sostanze attive. Dato che a tali sostanze attive si applicano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3), è necessario concedere tempo sufficiente per completare la procedura di rinnovo nel rispetto di tale regolamento. Di conseguenza è probabile che l'approvazione delle suddette sostanze attive scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al loro rinnovo. È quindi necessario prorogare il loro periodo di approvazione.
(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(4) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengano presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 al più tardi 30 mesi prima della rispettiva data di scadenza di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima possibile data successiva.
(5) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del
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