Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2091 of 14 November 2017 concerning the non-renewal of approval of the active substance iprodione, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 (Text with EEA relevance. )

Published date15 November 2017
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 297, 15 November 2017
L_2017297IT.01002501.xml
15.11.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 297/25

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2091 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2017

concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva iprodione in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/31/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva iprodione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).
(2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).
(3) L'approvazione della sostanza attiva iprodione, come indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 ottobre 2018.
(4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'iprodione è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.
(5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
(6) Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto un rapporto valutativo per il rinnovo e il 3 novembre 2015 l'ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione.
(7) L'Autorità ha trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente trasmesso alla Commissione. Essa ha inoltre messo a disposizione del pubblico il fascicolo supplementare sintetico.
(8) L'8 giugno 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le proprie conclusioni (6) sulla possibilità che l'iprodione soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Essa ha concluso che è altamente probabile che, per gli impieghi rappresentativi esaminati, le acque sotterranee siano esposte ai pertinenti metaboliti dell'iprodione in misura superiore al limite parametrico delle acque potabili di 0,1 μg/l in situazioni rappresentate da tutti gli scenari pertinenti per le acque sotterranee; si prevede anche che un pertinente metabolita superi 0,75 μg/l in tutti gli scenari pertinenti per le acque sotterranee. L'Autorità ha inoltre concluso che vi è un rischio elevato a lungo termine per gli organismi acquatici.
(9) Per quanto riguarda un metabolita, individuato come residuo nei vegetali e come impurezza nel materiale tecnico, l'Autorità ha inoltre concluso che non è possibile escludere il potenziale genotossico e che la fissazione di valori di riferimento per tale metabolita non può essere pertanto confermata sulla base delle informazioni disponibili. Oltre a ciò, sulla base delle informazioni disponibili, la valutazione del rischio dietetico non ha potuto essere ultimata in quanto non è possibile stabilire definizioni di residui ai fini della valutazione del rischio; non è stato comunque possibile escludere un grave rischio per i consumatori. Infine, sulla base delle informazioni presentate nel fascicolo, la valutazione del rischio a lungo termine per i mammiferi selvatici per tutte le pertinenti vie di esposizione non ha potuto essere ultimata.
(10) L'iprodione è inoltre classificato come sostanza cancerogena di categoria 2 in
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