Commission Implementing Regulation (EU) 2017/44 of 10 January 2017 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq

Published date11 January 2017
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 6, 11 January 2017
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11.1.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 6/36

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/44 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.
(2) Il 28 dicembre 2016 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare 2 voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
(3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera


(1) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.


ALLEGATO

Le voci seguenti sono cancellate dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio:

«78. MEDICAL CITY ESTABLISHMENT. Indirizzo: Baghdad, Iraq.
115. STATE COMPANY FOR DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES (alias a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR DRUGS & MEDICAL APPLICANCES, b) KIMADIA), Indirizzo: Mansour City, P.O. Box 6138, Baghdad, Iraq.»

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