Commission Implementing Regulation (EU) No 1089/2013 of 4 November 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance kieselgur (diatomaceous earth) Text with EEA relevance

Published date05 November 2013
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 293, 5 November 2013
L_2013293IT.01003101.xml
5.11.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 293/31

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1089/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea) è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (3) in conformità alla procedura di cui all’articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione (4). A seguito della sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009 detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento e figura nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).
(2) In conformità all’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») ha presentato alla Commissione il suo parere sul progetto di rapporto di riesame della sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea) in data venerdì 22 giugno 2012. L’Autorità ha trasmesso il suo parere sul kieselgur (terra diatomacea) al notificante. La Commissione lo ha invitato a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame relativo al kieselgur (terra diatomacea). Il progetto di rapporto di riesame e il parere dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il progetto di rapporto di riesame è stato approvato il 3 ottobre 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al kieselgur (terra diatomacea).
(3) Si conferma che la sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea) deve considerarsi approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(4) In conformità all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione. Occorre in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma.
(5) L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 va modificato di conseguenza.
(6) Occorre concedere agli Stati membri tempo sufficiente per modificare o revocare le autorizzazioni all’impiego di prodotti
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