Commission Implementing Regulation (EU) No 1222/2013 of 29 November 2013 concerning the authorisation of propionic acid, sodium propionate and ammonium propionate as feed additives for ruminants, pigs and poultry Text with EEA relevance
Published date | 30 November 2013 |
Subject Matter | Animal feedingstuffs |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 320, 30 November 2013 |
30.11.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 320/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1222/2013 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2013
concernente l’autorizzazione dell’acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi destinati a ruminanti, suini e pollame
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) | A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) | La domanda concerne l’autorizzazione dell’acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio». La domanda comprende anche altri impieghi delle stesse sostanze, per i quali non è stata ancora presa alcuna decisione. |
(4) | Nel suo parere del 16 novembre 2011 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’impiego proposte, l’acido propionico, il propionato di sodio e il propionato di ammonio non hanno effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l’ambiente. È stato inoltre concluso che tali sostanze migliorano la stabilità aerobica dei materiali facili da insilare. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) | La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l’impiego di tali sostanze, come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(6) | Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le sostanze di cui all’allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», sono autorizzate come additivi destinati all’alimentazione animale, alle condizioni stabilite in detto allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2011; 9(12):2446.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo | Nome del titolare dell’autorizzazione | Additivo | Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi | Specie o categoria di animali | Età massima | Tenore minimo | Tenore massimo | Altre disposizioni | Fine del periodo di autorizzazione | |||||||||||||||||||||
mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio | ||||||||||||||||||||||||||||||
1k280 | — | Acido propionico |
| Ruminanti | — | — | — |
|
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