Commission Implementing Regulation (EU) No 1222/2013 of 29 November 2013 concerning the authorisation of propionic acid, sodium propionate and ammonium propionate as feed additives for ruminants, pigs and poultry Text with EEA relevance

Published date30 November 2013
Subject MatterAnimal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 320, 30 November 2013
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30.11.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 320/16

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1222/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2013

concernente l’autorizzazione dell’acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi destinati a ruminanti, suini e pollame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2) A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) La domanda concerne l’autorizzazione dell’acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio». La domanda comprende anche altri impieghi delle stesse sostanze, per i quali non è stata ancora presa alcuna decisione.
(4) Nel suo parere del 16 novembre 2011 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’impiego proposte, l’acido propionico, il propionato di sodio e il propionato di ammonio non hanno effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l’ambiente. È stato inoltre concluso che tali sostanze migliorano la stabilità aerobica dei materiali facili da insilare. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l’impiego di tali sostanze, come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sostanze di cui all’allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», sono autorizzate come additivi destinati all’alimentazione animale, alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2) EFSA Journal 2011; 9(12):2446.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo Nome del titolare dell’autorizzazione Additivo Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi Specie o categoria di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Fine del periodo di autorizzazione
mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio
1k280 Acido propionico
Composizione dell’additivo Acido propionico ≥ 99,5 %
Caratterizzazione della sostanza attiva
Acido propionico ≥ 99,5 %
C3H6O2 Numero CAS: 79-09-4
Residuo non volatile ≤ 0,01 % dopo essiccazione a 140 °C fino a peso costante
Aldeidi ≤ 0,1 % espresso come formaldeide
Prodotto mediante sintesi chimica
Metodo di analisi (1) Quantificazione dell’acido propionico come acido propionico totale in additivi per mangimi, premiscele, alimenti per animali: cromatografia liquida ad alta prestazione di esclusione ionica con rivelatore a indice di rifrazione (HPLC-RI)
Ruminanti
1. L’impiego contemporaneo di altri acidi organici alle dosi massime consentite è controindicato.
2. L’additivo deve essere impiegato in materiali facili da insilare (2)
3. L’impiego contemporaneo con altre fonti delle sostanze attive non
...

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